Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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Le disposizioni dell’articolo 6 AP-LSTe prescrivono altresì agli enti pubblici di considerare con un occhio di riguardo gli aspetti qualitativi, sia per quanto riguarda
l’urbanistica (lett. e) che la conformazione dell’insediamento (lett. g). Alla conservazione di sufficienti spazi liberi e spazi verdi va associata la conservazione e la promozione della diversità biologica.
A complemento dell’obiettivo generale di cui all’articolo 5 lett. d AP-LSTe, viene ora sottolineato il fatto che gli enti pubblici devono adottare idonee a migliorare l’attrattiva della piazza economica (art. 6 lett. d AP-LSTe). A questo scopo è necessario tener conto anche della dimensione economica del principio della sostenibilità.
Di questo medesimo principio viene infine sancita esplicitamente anche la dimensione sociale, sottolineando l’importanza che va attribuita alla protezione degli insediamenti e delle infrastrutture contro eventuali pericoli (lett. h) nonché alla creazione di agglomerati dalle condizioni favorevoli (lett. e). I pericoli possono essere evitati innanzitutto pianificando l’edificazione delle nuove zone residenziali al di fuori di zone soggette a catastrofi naturali oppure adottando un approccio costruttivo che tenga conto dei potenziali rischi. La disposizione di cui alla lettera g intende garantire che tutti i provvedimenti di pianificazione del territorio, e in particolare gli azzonamenti, siano adottati alla luce degli eventuali pericoli (soprattutto quelli naturali come valanghe, piene o rischi tecnologici). Gli insediamenti e le infrastrutture esistenti vanno quindi adeguatamente protetti contro questi pericoli.
Art. 7 Paesaggi aperti
Nell’articolo 7 AP-LSTe sono elencate le misure che gli enti pubblici – di nuovo i Cantoni e i Comuni come nell’articolo 6 AP-LSTe – sono tenuti ad adottare in relazione ai paesaggi aperti per poter raggiungere gli scopi generali di sviluppo territoriale formulati nell’articolo 5. I Cantoni e i Comuni restano liberi di adottare ulteriori misure oltre a quelle esplicitamente proposte nell’articolo 7 AP-LSTe. L’elenco fornito non è pertanto esaustivo.
L’espressione paesaggi aperti include tutti i territori il cui scopo primario non è quello di ospitare insediamenti. In pratica, si intendono le zone ancora ampiamente non edificate, ma non necessariamente non edificabili.
I paesaggi in Svizzera presentano diverse tipologie ed esplicano varie funzioni: i paesaggi aperti sono riservati principalmente all’agricoltura e a tutte le attività ad essa correlate. I paesaggi intatti – il capitale del nostro turismo – vanno conservati nella loro bellezza. Allo stesso tempo, i paesaggi aperti dovrebbero fungere da meta per chi è in cerca di spazi ricreativi. I Cantoni e i Comuni devono tener conto della complessità di queste aree e creare le condizioni necessarie per favorire uno sviluppo che rispetti la specificità e i punti di forza dei paesaggi (lett. a).
Il principio costituzionale secondo cui le zone edificabili vanno distinte dalle zone non edificabili impone di non edificare i paesaggi aperti. Diversamente dalle zone edificabili, concepite appunto a questo scopo, le funzioni cui sono adibiti i paesaggi aperti possono essere esplicate soltanto se l’attività edilizia, pur non essendo del tutto esclusa, rimane mirata. Per rispettare la natura stessa dei paesaggi aperti, i Cantoni e