Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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Art. 28 Ambito insediamenti
L’inarrestabile sfruttamento del suolo e la crescente frammentazione del paesaggio ed espansione disordinata degli insediamenti nel territorio dimostrano che nell’ambito «insediamenti» continua a sussistere un’imperativa necessità d’intervento. L’obiettivo di una parsimoniosa utilizzazione del suolo, così come sancito dall’articolo 75 della Costituzione federale, è lungi dall’essere raggiunto. Sebbene, in base alla ripartizione costituzionale delle competenze tra Confederazione e Cantoni, lo sviluppo degli insediamenti ricada primariamente nella sfera di competenza dei Cantoni, anche la Confederazione ha la sua parte di responsabilità in materia. La mancanza di prescrizioni nel diritto federale quanto allo sviluppo degli insediamenti è uno dei motivi alla base della situazione ancora oggi insoddisfacente. Con il presente avamprogetto si intende pertanto colmare tale lacuna.
Il capoverso 1 prescrive esplicitamente i temi che i Cantoni devono trattare nei loro piani direttori nell’ambito «insediamenti». Su questi temi si concentrerà poi la procedura di esame e approvazione della Confederazione. La possibilità di focalizzare l’attenzione su temi specifici facilita il compito della Confederazione di valutare, alla luce delle strategie di sviluppo territoriale formulate nel Progetto territoriale Svizzera, le misure previste dai Cantoni per il raggiungimento dell’obiettivo costituzionale della parsimoniosa utilizzazione del suolo. Quanto ai contenuti delle misure concrete da adottare, il diritto federale non fissa alcun tipo di prescrizione per i Cantoni, nel rispetto della ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione. Qualora, tuttavia, durante la procedura di esame e approvazione emergesse che le misure previste sono in contrasto con le strategie di sviluppo di cui sopra o non vanno nella direzione indicata, la Confederazione può intervenire con le necessarie correzioni più agevolmente rispetto a quanto accadrebbe senza un chiaro quadro di riferimento. Specificando i temi che vanno inclusi nei piani direttori, se ne semplifica anche il confronto. La Confederazione può così adempiere alla sua responsabilità per uno sviluppo più coerente di tutto il territorio svizzero meglio di quanto avverrebbe se ogni Cantone scegliesse individualmente le tematiche dei propri piani.
Nei loro piani direttori i Cantoni devono innanzitutto indicare in modo trasparente la dimensione massima delle superfici insediative, non soltanto a livello complessivo ma anche nei singoli Comuni (lett. a). In questo modo, già nel quadro della pianificazione sovraordinata, si può intervenire nella delimitazione delle zone edificabili (cfr. art. 40 AP-LSTe) e nella determinazione delle loro dimensioni.
Nell’ambito degli insediamenti gli obiettivi da raggiungere sono: indirizzare lo sviluppo degli insediamenti in senso centripeto (lett. b), promuovere il rinnovamento e l’incremento della qualità degli insediamenti (lett. c), orientare lo stato e lo sviluppo degli edifici e impianti pubblici nella direzione auspicata dal Cantone (lett. d) e conferire alle zone edificabili dimensioni adatte al fabbisogno (lett. f in combinato disposto con l’art. 40 AP-LSTe). I piani direttori cantonali devono illustrare con quali misure concrete si prevede di raggiungere tali obiettivi. Tra quelle volte a uno sviluppo degli insediamenti in senso centripeto è particolarmente importante un’utilizzazione più intensiva dei maggesi.