Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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spazi funzionali nella realizzazione dello sviluppo territoriale auspicato per il comprensorio cantonale. Ai fini di un’azione territoriale coerente e per migliorare la coesione sociale, è inoltre fondamentale che nel progetto territoriale cantonale siano precisate le interrelazioni tra gli spazi funzionali, in particolare quelle tra agglomerati e zone rurali.
1.2.4.2 Sezione 2: Contenuto del piano direttore cantonale
Art. 27 Disposizioni generali
Nel capoverso 1 si sancisce l’obbligo di integrare il progetto territoriale cantonale nel piano direttore cantonale, elevandolo così dalla condizione di mero riferimento per il piano stesso.
Le strategie di sviluppo territoriale definite nel progetto territoriale del Cantone di per sé non è sufficiente. Per ottenere l’effetto auspicato è necessario precisarne alcuni ambiti fondamentali per lo sviluppo territoriale. Diversamente dalla normativa vigente, nella nuova legge di sviluppo territoriale questi ambiti devono essere indicati esplicitamente. L’enumerazione esemplificativa degli ambiti di cui deve occuparsi il piano direttore cantonale trae spunto dalla Guida alla pianificazione direttrice che l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale aveva elaborato per la formulazione dei piani direttori di seconda generazione23. Novità rispetto alla Guida, alla lettera c vengono citati anche l’agricoltura e i pericoli naturali. Nel quadro della sua pianificazione direttrice, il Cantone dovrà occuparsi anche dell’agricoltura in quanto ambito centrale a livello economico e sociale, e trattarla come tematica indipendente accanto alla natura e al paesaggio. Idem per i pericoli naturali: l’aumento registrato negli ultimi decenni delle somme sborsate per i danni derivanti da catastrofi naturali in seguito allo sviluppo degli insediamenti e delle infrastrutture e a causa dei cambiamenti climatici e la scarsità di mezzi a disposizione per le misure tecniche di protezione rendono prioritaria la prevenzione dei pericoli attraverso misure di pianificazione del territorio. Appare quindi opportuno riconoscere l’effettiva importanza dei pericoli naturali anche nella pianificazione territoriale. In ambito di approvvigionamento e smaltimento è essenziale salvaguardare a lungo termine l’approvvigionamento di energia nonché volumi sufficienti per la discarica; a tal fine andrà previsto, per esempio, lo spazio necessario alle infrastrutture energetiche (trasmissione e approvvigionamento di elettricità e di gas nonché produzione di energia). Nel piano direttore cantonale si dovrà pertanto indicare quali territori devono essere predisposti per garantire a lungo termine lo smaltimento e quali misure sono da adottare. I Cantoni hanno ovviamente la facoltà di includere nei loro piani direttori anche altri ambiti, come, per esempio, determinati aspetti dei piani di sviluppo forestale, in riferimento alle tematiche dello svago e dell’utilizzazione. Il capoverso 2 abbozza dunque il contenuto minimo che il diritto federale fissa per il piano direttore cantonale.
Nello stesso capoverso si esortano inoltre i Cantoni a determinare le modalità di adempimento dei loro compiti d’incidenza territoriale. A tale scopo i Cantoni devono indicare almeno come vengono coordinate le attività d’incidenza territoriale nel qua-
23 Ufficio federale della pianificazione del territorio (DFGP), «Guida alla pianificazione direttrice», Berna, 1997.