Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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qualitativo (cfr. art. 49 AP-LSTe). Il piano direttore deve soprattutto illustrare quali misure sono idonee a preservare in modo permanente questi territori (lett. a).
Nelle lettere b, c e d si tratta l’ambito «natura e paesaggio». Le formulazioni rendono chiaro che si tratta qui anche, ma non solo, della conservazione di paesaggi ancora intatti. I paesaggi naturali e gli spazi ricreativi devono poter essere sviluppati secondo la loro specifica vocazione. Si intendono con ciò in particolare forme di turismo che rispettino al meglio le peculiarità dei paesaggi e che le sappiano valorizzare. Il piano direttore dovrà indicare chiaramente quali paesaggi naturali e spazi ricreativi hanno come priorità la «protezione» e quali l’«utilizzazione». Nei loro piani direttori i Cantoni dovranno riportare esplicitamente anche il tema della biodiversità. Nella lettera c sono quindi chiamati, già a livello di piano direttore – e dunque come prescrizione per la successiva pianificazione dell’utilizzazione – a prevedere dei territori per la biodiversità e le opportune interrelazioni tra questi territori, nelle quali si dovrà includere lo spazio delle acque. Il piano direttore deve in ogni caso illustrare quali misure sono necessarie per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti. La lettera d si occupa delle utilizzazioni intensive a scopo di turismo e tempo libero. Trattandosi di utilizzazioni con notevoli ripercussioni a livello territoriale, la loro tematizzazione nel piano direttore è imprescindibile.
Nella lettera f si fa infine riferimento al tema dei pericoli naturali ai quali il piano direttore cantonale deve attribuire la giusta importanza, adeguata di volta in volta alle circostanze contingenti. I corridoi di deflusso e gli spazi di ritenzione delle piene sono ad esempio valide misure per circoscrivere zone pericolose.
Una coltivazione e un’utilizzazione sostenibili del suolo sono possibili soltanto se si tiene conto delle particolari qualità e della capacità produttiva dei vari tipi di terreno. Questioni riguardanti la protezione del suolo devono, pertanto, essere affrontate già a livello di piano direttore (lett. f).
1.2.4.3 Sezione 3: Procedura
Art. 31 Competenza e procedura
Il capoverso 1 coincide con quanto sancito nel diritto vigente (art. 10 cpv. 1 LPT).
Per riconoscere tempestivamente i problemi e avviare il coordinamento eventualmente necessario in maniera precoce, è indispensabile creare i presupposti adeguati affinché i Comuni, altri soggetti preposti a compiti d’incidenza territoriale e le organizzazioni legittimate a ricorrere possano esprimere tempestivamente le loro richieste nel quadro dei piani direttori. Nel capoverso 2 vengono sancite le prescrizioni minime per i Cantoni per la strutturazione concreta delle loro procedure. Il capoverso 2 riprende, in forma semplificata e leggermente modificata, la formulazione dell’articolo 10 capoverso 2 LPT entrata in vigore il 1° luglio 2007 con la revisione del 20 dicembre 2006 della legge sulla protezione dell’ambiente26. La semplificazione consiste nel fatto che le disposizioni che disciplinano il diritto di ricorrere delle organizzazioni di protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio (art. 55 LPAmb e art. 12
26 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01).