Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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dro dello sviluppo territoriale auspicato, nonché le modalità e i tempi con cui si devono portare a termine i compiti previsti. La determinazione delle modalità per

l’adempimento dei compiti coincide, sotto il profilo materiale, con l’attuale articolo 8 LPT.

La pianificazione direttrice assume nell’avamprogetto un ruolo centrale in quanto processo di costante confronto con i sempre nuovi problemi territoriali. Il piano direttore, che ne rappresenta il prodotto, conserva naturalmente la sua importanza. A tempo debito la pianificazione si deve infatti concretizzare in un piano direttore per poter essere sottoposta alla procedura di esame e approvazione. I compiti d’incidenza territoriale da coordinare e gestire nel quadro del piano direttore devono essere portati a termine per tempo. Mentre il progetto territoriale cantonale e i fondamenti sono concepiti per il lungo termine, le singole misure e i singoli progetti costituiscono la parte dinamica del piano direttore. In altre parole, il piano direttore non può essere semplicemente una ricostruzione di quanto è già stato realizzato sul territorio. Partendo da queste riflessioni, nel primo periodo del capoverso 3 si stabilisce che nella pianificazione dei singoli ambiti citati nel capoverso 2 i Cantoni tengono conto delle relative priorità. Il processo della pianificazione direttrice non si deve quindi concretizzare nel piano direttore soltanto quando è ormai stata completata la pianificazione di tutti i singoli ambiti. Se si presenta un problema urgente anche soltanto in un ambito rilevante per il piano direttore, il corrispondente processo di pianificazione deve essere avviato, condotto e concluso il più rapidamente possibile, vale a dire convertito in un adeguamento del piano direttore atto ad essere approvato. È ovvio che anche in una pianificazione in grado di reagire a problemi specifici non si deve mai perdere di vista l’approccio globale al quale si fa esplicito riferimento nel primo periodo del capoverso 3. È pertanto essenziale esaminare sempre scrupolosamente le potenziali ripercussioni negli altri ambiti delle misure adottate in un ambito specifico.

Nel secondo periodo del capoverso 3 vengono evidenziati alcuni ambiti che i Cantoni devono tenere in considerazione nella pianificazione direttrice. Particolare attenzione va data dunque al coordinamento tra gli insediamenti e i trasporti. Possono assumere una rilevanza determinante a livello territoriale anche le misure in ambito di prevenzione di incidenti rilevanti (per es. quelle volte a minimizzare i rischi legati al trasporto di merci pericolose su rotaia) e di approvvigionamento di energia. Nell’avamprogetto si è deciso di non formulare prescrizioni concrete al riguardo, ma il riferimento esplicito a questa tematica nel capoverso 3 dovrebbe comunque sensibilizzare i Cantoni affinché attribuiscano la giusta importanza alle questioni di rilevanza territoriale che emergono da questi ambiti. Altrettanto vale per le attività d’incidenza territoriale con ripercussioni sui Paesi limitrofi.

La coerenza delle attività d’incidenza territoriale presuppone da un lato che le risorse naturali, e soprattutto la loro limitatezza, siano debitamente prese in considerazione e, dall’altro, che il coordinamento tra pianificazione del territorio e protezione

dell’ambiente avvenga già ai primi stadi. Poiché la pianificazione territoriale è una pianificazione sovraordinata, l’impatto ambientale delle utilizzazioni pianificate sono in una prima fase difficilmente valutabili nel dettaglio. Non appena si può procedere alla loro valutazione è necessario tenerli in considerazione – in funzione dello stato di avanzamento della pianificazione – per l’elaborazione del piano direttore. In questo