Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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no ma l’accordo stia per essere raggiunto, non lo si deve ostacolare per rispettare il termine di un anno per la decisione federale.
Oggetto della conciliazione possono essere soltanto quei conflitti che prevedono un certo margine di manovra. Altre lacune di un piano direttore quali ad esempio errori di forma o eventuali infrazioni del diritto sovraordinato o di una pianificazione sovraordinata non possono essere sottoposti a procedura di conciliazione.
Art. 33 Approvazione dei piani direttori cantonali
Conformemente all’articolo 11 capoverso 1 LPT i piani direttori e i loro adeguamenti sono sottoposti al Consiglio federale per approvazione. Questa regola viene ripresa anche nell’avamprogetto (cpv. 1). Non ha tuttavia senso che al Consiglio federale sia chiesto di approvare, in veste di organo collegiale, tutti gli adeguamenti, anche quelli di minore entità. Il capoverso 3 prevede quindi (per la prima volta a livello di legge e non più soltanto di ordinanza) che, nei casi di importanza secondaria, il Consiglio federale possa delegare la competenza per l’approvazione al Dipartimento competente per lo sviluppo territoriale.
Il capoverso 2 coincide sostanzialmente con quanto sancito nel diritto vigente (art. 11 cpv. 1 LPT). I piani direttori e i loro adeguamenti saranno approvati esclusivamente se conformi non soltanto alla legge sulla pianificazione del territorio bensì anche al diritto federale in generale. Questo punto deve essere esplicitato in quanto la conformità non si limita «alla presente legge» (cfr. art. 11 cpv. 1 LPT), ma si riferisce anche «al diritto federale». L’approvazione viene inoltre vincolata espressamente alla conformità con gli scopi dello sviluppo territoriale di cui agli articoli 5–7 AP-LSTe e al fatto di tenere debito conto dei compiti d’incidenza territoriale dei Paesi limitrofi.
All’autorità incaricata dell’approvazione non è pertanto affidata né una semplice funzione di controllo della legittimità dei piani, né una funzione di cognizione globale. Nel quadro dell’esame del piano direttore e della sua conformità con il principio della sostenibilità, nonché con i compiti d’incidenza territoriale della Confederazione, dei Cantoni vicini e dei Paesi limitrofi, l’autorità controlla anche l’adeguatezza della soluzione elaborata. La sua valutazione non sostituisce quella del Cantone, a maggior ragione laddove si presuppone che il Cantone disponga di conoscenze più approfondite della situazione locale. Dovrà invece correggere soluzioni palesemente inadeguate. Nel capoverso 2 si intende inoltre sottolineare il fatto che i piani direttori non possono essere approvati se non si conciliano con le pianificazioni negli spazi funzionali.
Art. 34 Obbligatorietà e adeguamento
Conformemente al diritto vigente, i piani direttori cantonali acquistano carattere vincolante per la Confederazione e i Cantoni vicini soltanto dopo l’approvazione da parte del Consiglio federale (art. 11 cpv. 2 LPT). A seconda di quanto previsto dal diritto cantonale, all’interno del Cantone i piani direttori possono diventare vincolanti al momento dell’approvazione da parte dell’autorità cantonale competente, che di norma è l’autorità legislativa. In virtù di questa disposizione può succedere che le autorità incaricate di elaborare la pianificazione dell’utilizzazione redigano un piano di uti-