Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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Riguardo alla problematica delle abitazioni secondarie, il presente avamprogetto riprende nella lettera e la formulazione proposta dal Consiglio federale come misure accompagnatorie all’abrogazione della Lex Koller25. Tenendo presente gli aspetti legati alla pianificazione del territorio, all’ambiente e all’economia, i Cantoni devono illustrare nei loro piani direttori gli ambiti in cui si rendano necessarie misure per le quali il diritto federale, nel rispetto delle competenze cantonali, non prevede alcuna prescrizione. Le misure devono tuttavia garantire un rapporto equilibrato tra abitazioni primarie e secondarie. Ai fini della risoluzione dei problemi e alla luce di un approccio federalistico, si può così scegliere il sistema che risulta più efficace in considerazione delle caratteristiche specifiche dei territori interessati. In molti casi si tratterà di un sistema di contingentamento integrato eventualmente da quote.

Nel capoverso 2 i Cantoni vengono esplicitamente chiamati a definire poli di sviluppo all’interno dei loro piani direttori. Si vuole così evitare che le zone edificabili vengano definite esclusivamente secondo una visione comunale. Se sussiste un fabbisogno regionale di utilizzazioni industriali e commerciali e di grandi generatori di traffico, e se si è proceduto alla debita armonizzazione con il diritto ambientale, si dovranno creare poli di sviluppo in zone idonee. Anche questa misura rappresenta un contributo sostanziale all’utilizzazione parsimoniosa del suolo. L’importanza regionale evocata nel capoverso 2 non va intesa in un senso territoriale troppo limitato, dato che le regioni possono estendersi su più Cantoni.

Art. 29 Ambito trasporti

Per quanto riguarda questa disposizione, si può rinviare per analogia al 2° paragrafo dei commenti sull’articolo 28 AP-LSTe.

Nell’ambito in oggetto i Cantoni devono occuparsi almeno dell’ulteriore sviluppo del sistema globale dei trasporti d’importanza regionale e cantonale. Anche in quest’ambito va posto l’accento sulle misure concrete da adottare.

Art. 30 Ambito natura e paesaggio, agricoltura e pericoli naturali

Per quanto concerne il riferimento esplicito all’agricoltura e ai pericoli naturali si rimanda al 2° paragrafo dei commenti sull’articolo 27 AP-LSTe e sostanzialmente, per analogia, al 2° paragrafo dei commenti sull’articolo 28 AP-LSTe.

Se si considera in particolare la necessità di garantire un approvvigionamento sufficiente di alimenti, risulta fondamentale riservare a lungo termine superfici sufficientemente estese per la produzione agricola. Mentre queste superfici saranno delimitate in modo vincolante per il proprietario fondiario esclusivamente nel quadro della pianificazione dell’utilizzazione (cfr. art. 48 cpv. 3 AP-LSTe), a livello di piano direttore è necessario indicare quali territori sono adatti alla coltivazione agricola. Particolare attenzione, anche in fase di pianificazione dell’utilizzazione, va dedicata alle superfici per l’avvicendamento delle colture, in quanto terreni agricoli di più alto livello

25 Cfr. FF 2007 5311 (proposta di un nuovo art. 8 cpv. 2 LPT). Cfr. per completezza il Messaggio del 4 luglio 2007 (07.062) concernente una modifica della legge federale sulla pianificazione del territorio (Misure accompagnatorie relative all’abrogazione della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero», FF 2007 5293).