Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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tuttavia di stabilire con chiarezza quali aspetti delle attività d’incidenza territoriale devono essere trattati nel piano direttore cantonale (cfr. art. 27–30 AP-LSTe). Di norma i requisiti a livello di contenuto posti al piano direttore possono essere soddisfatti soltanto sulla base dei relativi fondamenti. I temi sui quali devono essere formulati i fondamenti derivano quindi necessariamente dai requisiti fissati esplicitamente per il contenuto del piano direttore cantonale. Stando così le cose, nell’articolo 25 AP-LSTe è sufficiente imporre ai Cantoni di elaborare i fondamenti che consentano loro di definire gli aspetti necessari nei loro piani direttori.
L’esigenza di collaborare con i Cantoni vicini ed eventualmente con i Paesi limitrofi nell’elaborazione dei fondamenti è sancita negli articoli 3 e 4 AP-LSTe e non è necessario citarla nuovamente.
Art. 26 Progetti territoriali cantonali
Conformemente al diritto vigente, in vista dell’allestimento dei loro piani direttori, i Cantoni determinano le grandi linee del proprio sviluppo territoriale (art. 6 cpv. 1 LPT). Singoli Cantoni conoscono già oggi progetti territoriali cantonali.
Ai progetti territoriali cantonali si intende ora dedicare un articolo a sé stante. Diversamente da quanto previsto dal diritto vigente, si dovrà dare maggior rilievo al ruolo di questi progetti che non saranno «semplicemente» un fondamento ma verranno integrati nel piano direttore cantonale (cfr. in merito art. 27 cpv. 1 AP-LSTe).
Prima che nel piano direttore cantonale si possano elaborare disposizioni specifiche ai singoli ambiti (cfr. art. 28–30 AP-LSTe), va definita una visione complessiva del territorio che illustri come deve orientarsi lo sviluppo del Cantone nel medio e lungo termine, in sinergia con gli obiettivi pianificatori dei Cantoni vicini e della Confederazione (cpv. 2, 1° per.). È questo un presupposto importante per garantire la coerenza delle azioni di tutte le parti coinvolte. I progetti territoriali cantonali devono fungere da cornice di riferimento per assicurare la concertazione delle misure a livello pubblico e privato.
Per raggiungere gli effetti auspicati, i progetti territoriali cantonali devono poggiare su basi solide. Nel capoverso 1 si fa quindi esplicitamente riferimento al Progetto territoriale Svizzera, la cui elaborazione deve poggiare su un ampio processo partecipativo (cfr. art. 14 AP-LSTe) e sui fondamenti formulati dai Cantoni. Fondamenti importanti per poter definire lo sviluppo territoriale cui si aspira sono le strategie di politica economica e i piani cantonali di attuazione della Nuova politica regionale. Con il riferimento esplicito al Progetto territoriale Svizzera si intende assicurare che gli obiettivi di sviluppo territoriale dei Cantoni si integrino perfettamente nella visione sviluppata congiuntamente per uno sviluppo territoriale sostenibile in Svizzera. I progetti territoriali cantonali rappresentano quindi una prima fase della concretizzazione territoriale del Progetto territoriale Svizzera.
Gli spazi funzionali diventano sempre più forze motrici per lo sviluppo degli spazi economici e vitali. È quindi imprescindibile che già in fase di elaborazione del progetto territoriale cantonale si attribuisca loro la giusta importanza. Nel capoverso 2 si esortano esplicitamente i Cantoni a delucidare la funzione che dovranno esplicare gli