Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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LPN27) non vengono più riportate esplicitamente nel testo legislativo. La modifica consiste invece nel fatto che i Cantoni sono esplicitamente chiamati a far sì che i Comuni, altri soggetti preposti a compiti d’incidenza territoriale (per es. associazioni regionali di pianificazione) e le organizzazioni legittimate a ricorrere possano esprimere tempestivamente le loro richieste nel quadro dei piani direttori. Si tratta di una formulazione più chiara rispetto a quanto previsto dal diritto vigente, secondo il quale i Cantoni devono semplicemente «regolare» le modalità di collaborazione al momento dell’elaborazione dei piani direttori.

Art. 32 Conciliazione

La procedura di conciliazione è già nota al diritto vigente (art. 7 cpv. 2 e art. 12 LPT). Sebbene la sua importanza pratica sia rimasta circoscritta in passato28, si deve continuare a tenerne conto. In caso di conflitto è di gran lunga meglio cercare un’alternativa nel dialogo sui punti controversi e non idonei all’approvazione piuttosto che non approvare il contenuto del piano direttore in questione e incaricare il Cantone di rielaborare il piano. Ai sensi del diritto vigente, la procedura di conciliazione può essere richiesta non soltanto nel quadro della procedura formale di approvazione, ma in generale nel quadro della cooperazione (art. 7 cpv. 2 LPT), ovvero «ognora» – come sancito dall’ordinanza sulla pianificazione del territorio (art. 13 cpv. 1 OPT). Poiché lo svolgimento di una procedura di conciliazione è dispendioso, in futuro potrà essere richiesta soltanto nel quadro della procedura di approvazione. Se il Consiglio federale ordina una procedura di conciliazione sui punti controversi, ciò non deve ostacolare la continuazione della procedura di approvazione sugli altri punti. Riguardo ai punti controversi la procedura di approvazione deve essere invece sospesa.

La soluzione elaborata di comune accordo durante la procedura di conciliazione acquista carattere vincolante per le autorità di tutti i livelli soltanto dopo essere stata approvata dalla Confederazione (cfr. art. 34 cpv. 1 AP-LSTe). Il Cantone è pertanto tenuto a comunicare alla Confederazione il risultato della procedura di conciliazione ai fini dell’approvazione (cpv. 3).

Il capoverso 2, inerente alla disposizione di necessarie misure cautelari, coincide con quanto sancito nel diritto vigente (art. 12 cpv. 2 LPT). Si tratta di misure da introdurre ogni qual volta eventuali provvedimenti rischino di contrastare il buon risultato della procedura di conciliazione.

Stando al diritto vigente, la decisione finale in caso di mancato accordo spetta al Consiglio federale, al più tardi tre anni dopo aver ordinato la procedura di conciliazione (art. 12 cpv. 3 LPT). Al fine di accelerare la procedura, l’avamprogetto prevede che il Consiglio federale possa decidere sui punti controversi già un anno dopo il momento in cui ha ordinato la procedura di conciliazione (cpv. 4). La formulazione «può» lascia tuttavia un certo margine di manovra: nel caso in cui sia passato un an-

27 Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451).

28 Finora è stata svolta una procedura di conciliazione soltanto in tre casi: nel 1982 per la base militare nel Cantone di Nidvaldo, nel 1999 per la cava di ghiaia a Bremgarten e il tracciato NFTA nel Cantone di Uri.