Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 44Fedlex · Rapporto esplicativo
- 44 -
modo è se non altro possibile riconoscere tempestivamente eventuali divieti rilevanti dal diritto ambientale. Non è infatti ammissibile che l’impatto ambientale venga valutato a livello di progetti concreti soltanto dopo che gli investitori hanno di norma già impegnato notevoli somme. Un precoce coordinamento tra la pianificazione del territorio e la protezione dell’ambiente comporta quindi maggiore sicurezza degli investimenti. Anche se la legittimità di progetti concreti non può ancora essere confermata in modo vincolante con la loro integrazione nel piano direttore cantonale, tenere conto delle considerazioni ambientali già in fase di pianificazione direttrice dovrebbe far sì che il piano direttore non contenga disposizioni la cui attuazione nelle procedure successive verrebbe meno alle esigenze di protezione ambientale rilevabili già a livello di piano direttore. Il piano direttore deve garantire pertanto il più alto livello di affidabilità se si vuole che guadagni il consenso necessario come strumento di pianificazione. Secondo l’avamprogetto, e nel rispetto di quanto fissato in materia dal Parlamento24, i Cantoni sono quindi esplicitamente esortati ad armonizzare le
utilizzazioni pianificate con la legislazione sulla protezione dell’ambiente.
Il capoverso 4 riporta sostanzialmente quanto sancito nell’articolo 6 capoverso 4 LPT. Ai fini della sistematicità, appare tuttavia opportuno statuire l’obbligo di tener conto delle regole concernenti il contenuto del piano direttore cantonale in fase di elaborazione anziché, come avviene oggi, in fase di elaborazione dei fondamenti. Accanto alle pianificazioni della Confederazione, nella nuova disposizione sono menzionati esplicitamente gli inventari federali ai sensi dell’articolo 5 LPN. Con l’accresciuta importanza degli spazi funzionali, i Cantoni sono esplicitamente obbligati a tener conto anche dei risultati delle pianificazioni concernenti territori estesi e che interessano anche il proprio. La nozione di pianificazione concernente territori estesi non è del tutto estranea al diritto vigente: l’articolo 6 capoverso 4 LPT sancisce esplicitamente l’obbligo di tenere in considerazione i programmi di sviluppo regionali. La formulazione proposta è tuttavia più ampia. L’elenco riportato nel capoverso 4 non è intenzionalmente esaustivo e lascia ai Cantoni la facoltà di includere, nel processo di pianificazione direttrice, per esempio importanti piani cantonali di utilizzazione elaborati dai Cantoni limitrofi.
Il piano direttore, come strumento di coordinamento e gestione di uno sviluppo territoriale globale, può svolgere la sua funzione al meglio soltanto se, nella cornice della pianificazione direttrice, accorda la giusta importanza ai progetti ad elevata incidenza territoriale, quali ad esempio i grandi generatori di traffico (grossi centri commerciali, mercati specializzati e ampi insediamenti industriali o infrastrutture nel settore turistico). Questo è importante anche per il coordinamento, menzionato sopra, tra protezione dell’ambiente e pianificazione del territorio. Nel capoverso 5 si statuisce pertanto esplicitamente l’obbligo di sviluppare nel piano direttore cantonale i progetti aventi ripercussioni notevoli sul territorio e sull’ambiente.
24 Cfr. in merito la mozione, approvata da entrambe le Camere, presentata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (04.3664, «Miglior coordinamento tra la protezione dell’ambiente e la pianificazione del territorio»).