Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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edifici agricoli usati a scopo abitativo e di economia rurale ed edificati come entità unica, per costruire al loro posto una casa plurifamiliare avente il medesimo volume del vecchio edificio.

A salvaguardia della certezza del diritto, nel capoverso 3 lettera e (1a parte del periodo) si prevede esplicitamente che la domanda di ricostruzione debba pervenire entro cinque anni dal momento in cui l’edificio è stato distrutto o demolito.

Art. 58 Obbligo di urbanizzazione e finanziamento

Conformemente al capoverso 1, l’urbanizzazione di fondi nelle zone coltive è, in linea di massima, di competenza del proprietario fondiario. Ciò non significa che, in generale, tale urbanizzazione è di norma lecita. L’intento è soprattutto di sottolineare il fatto che l’urbanizzazione di edifici e impianti nelle zone coltive non è di competenza dell’ente pubblico. Se, nel singolo caso, l’urbanizzazione è ammessa o meno, verrà stabilito sulla scorta degli articoli 48–57 AP-LSTe. Poiché soprattutto l’urbanizzazione stradale ha solitamente ripercussioni di ampia portata, s’impone una particolare cautela.

Il capoverso 2 vieta agli enti pubblici di tutti i livelli di assumere i costi per gli impianti di urbanizzazione situati al di fuori delle zone edificabili. Fanno eccezione unicamente gli impianti di interesse pubblico71. Anche in quest’ultimo caso, però, i costi vanno suddivisi proporzionalmente all’interesse che l’impianto riveste per i proprietari: se, cioè, intervengono anche interessi privati, i costi non saranno assunti integralmente dagli enti pubblici.

La presente disposizione non si applica ovviamente agli impianti infrastrutturali che, pur attraversando zone coltive, adempiono una certa funzione in quanto parte di una rete globale di urbanizzazione delle zone edificabili.

1.2.6 Capitolo 6: Autorizzazione edilizia

1.2.6.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 59 Obbligo di autorizzazione

Questa disposizione coincide testualmente con il diritto vigente (art. 22 cpv. 1 LPT).

Art. 60 Presupposti per l’autorizzazione

Questa disposizione coincide essenzialmente con il diritto vigente (art. 22 cpv. 2 e 3 LPT), ma, per ragioni di trasparenza, i presupposti per l’autorizzazione vanno disciplinati in un articolo a sé stante.

71 Tra questi rientrano ad esempio sentieri per passeggiate o piste ciclabili, strade necessarie per la gestione di boschi oppure mete importanti di escursioni. Non sono invece considerati di interesse pubblico gli impianti costruiti per interessi privati (per es. l’allacciamento alla rete di canalizzazione di un gruppo di abitazioni private, ammesso ai sensi della pianificazione del territorio; cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque; LPAc, RS 814.20).