Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 79Fedlex · Rapporto esplicativo
- 79 -
Il rilascio dell’autorizzazione è ora subordinato al fatto che il terreno su cui viene costruito l’edificio o l’impianto deve essere non soltanto urbanizzato ma anche edificabile (lett. b). Se, una volta ottenuta l’autorizzazione, sono necessari altri provvedimenti per far sì che il terreno sia edificabile, trascorre di norma parecchio tempo. Esigendo, invece, che l’edificabilità sussista già al momento del rilascio dell’autorizzazione, si garantisce che il fondo venga adibito senza indugio all’utilizzazione prevista, vale a dire l’edificazione.
All’interno delle zone edificabili il diritto cantonale può prevedere eccezioni alle prescrizioni cantonali o comunali, come del resto è stato il caso sinora. Il capoverso 2 consente dunque di derogare, in casi eccezionali, all’obbligo di garantire la conformità alla destinazione della zona, il che è importante soprattutto per il risanamento o l’ampliamento di edifici non conformi. In cambio, anche nella nuova legge non si ammettono eccezioni all’obbligo di urbanizzazione.
Art. 61 Autorizzazioni edilizie limitate nel tempo
La ripartizione tra zone edificabili e zone non edificabili resta una delle preoccupazioni principali della pianificazione del territorio. Quanti più nuovi edifici e impianti vengono costruiti nelle zone coltive, tanto più si giustifica la demolizione di quelli non più necessari, in modo da poter ristabilire un certo equilibrio. Proprio per l’agricoltura è importante poter reagire quanto prima ai cambiamenti strutturali e alle nuove condizioni del mercato. Sebbene l’agricoltura tragga beneficio dal fatto che, in contropartita alla limitazione delle autorizzazioni, possano sensibilmente essere ridotti i requisiti per la sussistenza a lungo termine di un’azienda, questo criterio rappresenta attualmente una delle restrizioni più pressanti per la costruzione di edifici di economia rurale. Anche nel settore del turismo e del tempo libero, nonché in ambito di ampliamento delle infrastrutture, tuttavia, continuerà ad esserci una consistente attività edilizia al di fuori delle zone edificabili. Per questo, è ancora più importante che vengano demoliti gli edifici divenuti inutili.
Conformemente al capoverso 1, l’articolo 61 AP-LSTe si applica a tutti gli edifici e impianti disabitati nelle zone coltive per i quali è richiesta un’autorizzazione. Vengono così inclusi gli edifici e gli impianti ubicati in tutte le zone che non sono considerate zone edificabili ai sensi dell’articolo 40 AP-LSTe.
La disposizione si applica in particolare agli edifici e alle parti di edifici disabitati. Per quanto riguarda gli edifici a scopo abitativo, l’obbligo di rilasciare autorizzazioni limitate nel tempo risulta necessario e politicamente realizzabile soltanto in determinati casi: non vi sono tuttavia ragioni per non imporre tale obbligo a costruzioni abitative facilmente amovibili, come ad esempio le costruzioni mobili.
È considerato disabitato qualsiasi edificio o impianto in cui, conformemente alla domanda e all’autorizzazione, non è prevista alcuna utilizzazione a scopo abitativo, intendendo con quest’ultima le superfici abitabili provviste di norma di sufficienti finestre, isolate e riscaldabili, che soddisfano quindi i requisiti igienici standard. Un garage indipendente è funzionale a un’utilizzazione a scopi abitativi, ma, ai sensi della presente disposizione, non è abitato. Lo stesso dicasi per un gazebo. Parimenti, non sono considerati edifici abitati i locali in cui si intrattiene la mano d’opera (per es. le