Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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gno per una stalla di suini, questa può essere utilizzata, all’occorrenza, per la detenzione di bovini scozzesi.
Anche se l’autorizzazione edilizia è concessa per una durata determinata, può comunque rendersi necessario, nel caso di nuove costruzioni, demolire un edificio sostitutivo prima dello scadere dell’autorizzazione stessa. Ad esempio, un agricoltore che, invece che suini, vuole allevare bovini scozzesi, non può mantenere la stalla fino allo scadere dell’autorizzazione e, nel contempo, costruire un nuovo edificio per tenervi i bovini.
Per ripristinare lo stato originario del terreno, non è sufficiente demolire l’edificio o l’impianto in causa fino a livello del terreno naturale, ma è soprattutto importante realizzare una corretta morfologia del terreno, che possa ristabilire la fertilità del suolo.
Nel caso di un impatto massiccio causato da una costruzione o da un edificio, può rivelarsi necessario definire i dettagli del ripristino già quale condizione per il rilascio dell’autorizzazione. È a questo che si riferisce il secondo periodo del capoverso. La definizione delle modalità del ripristino è indispensabile soprattutto se, a causa della natura dell’impatto, risulta impossibile ripristinare lo stato anteriore (per es. nel caso di cave o altre modifiche del terreno dovute a estrazioni di materiali) o non si vogliano ripristinare determinati elementi che, alterando il profilo del terreno, impedirebbero il ritorno allo stato naturale.
Con il capoverso 3 si intende definire una base legale direttamente applicabile all’esecuzione. Di norma, è competente l’autorità cantonale secondo l’articolo 62 capoverso 4 AP-LSTe, a meno che gli edifici o gli impianti non siano stati autorizzati da un’autorità cantonale nell’ambito di una procedura di approvazione dei piani, nel qual caso la competenza spetta all’autorità di autorizzazione. I costi per le attività di ripristino sono a carico del proprietario.
1.2.6.2 Sezione 2: Procedura e rimedi giuridici
Art. 62 Procedura
Le norme concernenti la procedura di autorizzazione edilizia sono sostanzialmente di competenza dei Cantoni e nell’avamprogetto non sono previste modifiche in merito. Il diritto federale si limiterà anche in futuro a pochi punti fondamentali. In considerazione delle competenze costituzionali limitate della Confederazione, dovranno essere i Cantoni ad adottare ulteriori misure per l’accelerazione delle procedure.
Secondo il capoverso 1, i Cantoni devono rendere note in modo adeguato le domande di costruzione. Questa disposizione non compromette tuttavia la possibilità, già prevista in molti Cantoni, di una procedura semplificata per le zone edificabili. Ma, se un progetto di costruzione concerne una zona coltiva, la domanda deve essere pubblicata nel foglio ufficiale del Cantone. La pubblicazione avviene sia a scopo informativo che di controllo.
L’introduzione della procedura di obiezione – a livello cantonale chiamata spesso «procedura di opposizione» – non rappresenta una novità per molti Cantoni.