Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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me entità unica, in modo da poter collocare degli alloggi nei secondi (normalmente più ampi) se dovesse cessare l’utilizzazione economica.

Nel capoverso 3 viene ribadita l’esigenza, già presente nella LPT, secondo cui gli edifici o gli impianti non dovrebbero essere sostituiti da altri edifici che non siano necessari ovvero che non si prestino più all’utilizzazione prevista67. In ragione

dell’attuale regolamentazione, le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni incontrano spesso difficoltà nel valutare se, in un momento successivo, può ripresentarsi il fabbisogno iniziale. Inoltre, non è detto che il cambiamento di destinazione verrebbe autorizzato, se un tale fabbisogno dovesse effettivamente ripresentarsi.

Nell’avamprogetto si propone pertanto una soluzione leggermente più flessibile per questo criterio, che dovrà essere soddisfatto congiuntamente alle altre condizioni. Sarà cioè ammesso un cambiamento (provvisorio) di destinazione, se sussiste la probabilità che, successivamente, si ripresenti il fabbisogno (di norma agricolo) iniziale. L’autorizzazione sarà quindi vincolata per legge alla condizione risolutiva, in base alla quale il cambiamento di destinazione deve essere annullato se si ripresenta il fabbisogno agricolo o a ubicazione vincolata.

Nel capoverso 4 viene ribadito il principio avanzato nel nuovo avamprogetto di ridurre al minimo gli ampliamenti che eccedono il volume dell’edificio esistente e di fissare piuttosto limiti meno rigide per quelli all’interno di tale volume. Se non sussiste un fabbisogno agricolo né un fabbisogno conforme alla funzione prevista dalla zona,

saranno ancora ammessi gli ampliamenti moderati oltre il volume esistente, sempre che vengano compensati altrove con un volume pari al doppio di quello previsto per l’ampliamento e che siano soddisfatte le altre condizioni del presente articolo. La compensazione si riferisce sia al volume dell’edificio in sé che alla superficie utilizzata e deve avvenire nei confini di una zona coltiva. Gli edifici e gli impianti smantellati a titolo di compensazione devono essere naturalmente conformi alla legge68.

Questa disposizione consente di soddisfare un eventuale fabbisogno da parte di un privato e, nel contempo, di rispettare la ripartizione tra zone edificabili e zone non edificabili. Per quanto riguarda la precisazione di tali norme da parte del Consiglio federale o dei Cantoni, andrebbero definiti i criteri necessari a garantire che le autorizzazioni vengano concesse soltanto se servono a far sì che le esigenze della pianificazione del territorio possono effettivamente essere soddisfatte grazie allo strumento della compensazione.

Secondo il diritto vigente, sono ammessi provvedimenti edilizi negli edifici non abitati o nelle parti non abitate di edifici, se servono per la tenuta di animali a scopo di hobby agli abitanti di un edificio situato nelle vicinanze e garantiscono una tenuta particolarmente rispettosa degli animali (art. 24d cpv. 1bis LPT). Questa disposizione

67 Nel diritto vigente disposizioni analoghe figurano esplicitamente all’art. 24d cpv. 3 lett. a LPT, all’art.

39 cpv. 3 lett. a OPT, e implicitamente all’art. 24a cpv. 1 lett. a LPT, nonché in virtù della necessaria ponderazione degli interessi secondo gli art. 24b e 24c LPT e l’art. 43 cpv. 1 lett. f OPT.

68 Gli edifici per i quali è stata concessa un’autorizzazione limitata nel tempo non sono idonei al sistema della compensazione, perché il limite di tempo applicato al volume rimosso in seguito alla compensazione dovrebbe essere trasferito all’ampliamento, anche se gli edifici da ampliare, per essere usati a scopo abitativo, non avrebbero dovuto rientrare nel campo di applicazione dell’art. 61 AP- LSTe.