Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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tenere la definizione applicata sinora e di non utilizzare l’espressione «para-
agricoltura» nella legge.
Art. 54 Edifici e impianti a ubicazione vincolata
Questa disposizione corrisponde sostanzialmente al diritto vigente (art. 24 LPT). Poiché la ponderazione degli interessi è già prevista nell’articolo 52 capoverso 3 AP-LSTe, non è necessario che venga ripetuta in questo articolo. Il principio secondo cui un progetto deve essere compatibile con le esigenze rilevanti della pianificazione del territorio è, dal punto di vista materiale, identico al criterio sancito nell’articolo 24 lettera b LPT, secondo cui non devono opporsi interessi preponderanti.
Negli ultimi anni è stato necessario valutare, sulla scorta dell’articolo 24 LPT, diverse domande di autorizzazioni per impianti radiomobili. Si è quindi valutato se introdurre una disposizione speciale per questi impianti, segnatamente per promuoverne l’integrazione in edifici e impianti esistenti. Questa possibilità è stata tuttavia scartata, in primo luogo perché è già contemplata dalla giurisprudenza federale e, secondariamente, perché, in questo modo, ci si allontanerebbe dall’idea di rinunciare a disposizioni speciali per singoli tipi di impianti.
Art. 55 Impianti solari
Con l’articolo 55 AP-LSTe viene integrato nel nuovo avamprogetto, almeno per quanto riguarda le zone coltive, il vigente articolo 18a LPT. La locuzione «in linea di massima» è stata aggiunta per sottolineare il fatto che sono ammesse eccezioni. Questa disposizione non è assolutamente stata concepita per vanificare la legge sulla protezione dell’ambiente (il che non sarebbe comunque possibile sotto il profilo materiale), e non potrebbe essere utilizzata per esigere, ad esempio, che l’abbagliamento di grandi impianti su immobili adiacenti sia ridotto a un limite sopportabile63.
Art. 56 Altri edifici e impianti
Le nuove costruzioni nelle zone coltive saranno ammesse, anche in futuro, soltanto se sono conformi alla funzione prevista per la zona d’utilizzazione ovvero se sono vincolate all’ubicazione. Ne consegue che le modifiche apportate a edifici e impianti potranno ancora essere eseguite a condizioni facilitate. Per sistematizzare questi principi, i limiti applicabili alle modifiche di edifici esistenti sono raggruppati sotto il titolo di «Altri edifici e impianti».
A scopo introduttivo, si fa un breve riferimento al rapporto con l’articolo 61 AP-LSTe («Autorizzazioni edilizie limitate nel tempo»): se è scaduto il termine dell’autorizzazione concessa per un edificio, l’articolo 56 AP-LSTe non è più applicabile. Quest’ultimo resta tuttavia valido per: edifici abitati; edifici e impianti autorizzati prima dell’entrata in vigore della nuova legge; edifici e impianti con autorizzazione limitata nel tempo, per i quali viene meno il fabbisogno originario prima dello scadere del termine.
63 Cfr. Decisione del 7 novembre 2007 del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, VB.2007.00307.