Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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Come illustrato nel commento all’articolo 51 AP-LSTe, queste disposizioni dovranno essere precisate dal Consiglio federale. In questo modo si intende garantire che, già dall’entrata in vigore del nuovo diritto, l’autorizzazione di progetti edilizi concreti possa essere esaminata alla luce di chiare basi legali. I Cantoni possono derogare a queste precisazioni (di diritto federale) con il benestare del Consiglio federale.
Quanto ai limiti di cui sopra vengono introdotte alcune novità, che possono essere riassunte come segue: saranno facilitati i cambiamenti di destinazione, mentre saranno ostacolati gli ampliamenti al di fuori del volume edilizio esistente64. Nell’intento di stabilizzare a medio termine il numero di costruzioni, e di ridurlo a lungo termine, dovrebbero essere impediti gli ampliamenti al di fuori del volume dell’edificio, previsti attualmente dall’articolo 24c capoverso 2 LPT e precisati nell’articolo 42 OPT65. Diventerebbe quindi irrilevante che, nel 1972, un edificio fosse ancora utilizzato a scopo agricolo, il che consentirebbe anche di rispondere a una pressante richiesta dei Cantoni. L’attuazione sarebbe in effetti più semplice se, in futuro, non fossero più necessari simili accertamenti66. Non da ultimo va rilevato che gli ampliamenti di volume di un edificio esistente si rivelano spesso nocivi anche per lo sviluppo del paesaggio.
Concretamente, accanto ai rinnovamenti, dovrebbero essere autorizzati anche i cambiamenti di destinazione di edifici e impianti conformi alla legge e conservati nella loro sostanza, se simili cambiamenti non causano alcuna nuova ripercussione significativa sul territorio, sull’urbanizzazione e sull’ambiente (cpv. 1). In concomitanza con il cambiamento di destinazione e con il rinnovamento sono ammesse modificazioni strutturali di edifici esistenti, sempre che il volume dell’edificio rimanga invariato.
Il limite principale imposto ai cambiamenti di destinazione consiste nel fatto che, in linea di massima, soltanto agli edifici abitati conformi alla legge può essere attribuita un’utilizzazione a scopo abitativo e, analogamente, soltanto gli edifici già adibiti a uso commerciale possono essere destinati ad altre attività commerciali (cpv. 2). Anche in futuro sono tuttavia ammesse eccezioni in presenza di motivi validi (cfr. art. 24d cpv. 2 LPT e art. 39 cpv. 2 OPT).
L’utilizzazione a scopo abitativo o commerciale di edifici composti da parti per lo più indipendenti in termini funzionali e/o statici potrà essere ampliata soltanto nell’ambito della medesima parte di edificio. Si intende così evitare che, in futuro, gli edifici agricoli usati a scopo abitativo e quelli adibiti all’attività economica vengano edificati co-
64 In conformità con l’art. 52 cpv. 1 AP-LSTe.
65 Considerato che la LSTe non entrerà presumibilmente in vigore prima della metà del 2012 e che gli edifici che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 24c LSTe non sono, di norma, più conformi alla destinazione della zona dal 1972, i proprietari avrebbero un lasso di tempo di almeno 40 anni per adottare una delle varie strategie volte a evitare i casi di rigore causati da ampliamenti moderati. Questo lasso temporale dovrebbe essere sufficiente.
66 Come alternativa, si è esaminata la possibilità di utilizzare una data diversa dal 1972. Gli svantaggi sono però risultati maggiori: sarebbero infatti comunque necessari accertamenti circa l’utilizzazione in un dato momento, che continuerebbe tra l’altro a venire anticipato. Infine, ne scaturirebbe un aumento, invece che una diminuzione, di volume edilizio nelle zone coltive, uno sviluppo questo del tutto contrario allo scopo della presente revisione di legge.