Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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rifletteva in particolare la preoccupazione politica di migliorare le possibilità di tenuta dei cavalli in zona agricola, una preoccupazione rinforzata tra l’altro dall’iniziativa parlamentare Darbellay dell’8 ottobre 2004 (04.472 Tenuta di cavalli in zona agricola). Per rispondervi, si propone di non compensare gli impianti esterni necessari a una corretta custodia degli animali se tali impianti sono realizzati in modo tale che la qualità del suolo possa essere ripristinata allo stato originario (cpv. 4, 2° per.), così com’è previsto per la detenzione di animali da reddito (cfr. commento all’art. 53 AP-LSTe).
Art. 57 Ricostruzione
La ricostruzione di un edificio o di un impianto è autorizzata se sono soddisfatti i presupposti per una nuova costruzione, nel senso che gli edifici sono conformi alla zona o a ubicazione vincolata (cpv. 1).
L’attuazione della vigente normativa sulla ricostruzione di edifici abitativi che non sono né conformi alla zona né a ubicazione vincolata (art. 24c e art. 24d cpv. 1 LPT) si è rivelata alquanto problematica.
Nel presente avamprogetto si propone una soluzione che prende le mosse da un campo d’applicazione più esteso, ma che prevede nel contempo condizioni ben precise per i singoli casi. La disposizione si applica pertanto agli edifici che erano abitati tutto l’anno prima che nel diritto federale fosse sancito il principio della separazione tra territori edificabili e non edificabili. Non vi è motivo di estendere il diritto di ricostruzione a edifici abitabili non più conformi alla zona, costruiti quando nel diritto federale vigeva già una separazione sistematica tra territori edificabili e non edificabili69. A questo si riferisce l’ultima parte del periodo del secondo capoverso.
Non possono essere automaticamente distrutti e ricostruiti tutti i vecchi edifici agricoli in cui a un certo punto è stato integrato un camino o in cui qualcuno ha pernottato anche solo per una notte. Il criterio determinante per la ricostruzione di un edificio abitativo è che quest’ultimo deve essere stato abitato tutto l’anno (cpv. 2).
Nel capoverso 3 sono elencati i presupposti necessari alla ricostruzione: le lettere a (per analogia) e b si rifanno al diritto vigente (art. 42 cpv. 4 OPT). Dal punto di vista materiale, neppure la lettera d è nuova, in quanto si desume dalla ponderazione degli interessi che deve essere effettuata. Un ricorso sistematico alla distruzione e ricostruzione potrebbe nuocere considerevolmente all’aspetto del paesaggio70; queste operazioni saranno quindi autorizzate soltanto nei casi in cui non fosse ragionevolmente esigibile procedere a un risanamento e a un rinnovamento dell’edificio (lett. c), come, ad esempio, nei vecchi edifici abitativi in cui l’altezza dei locali non è sufficiente per potervi alloggiare nel rispetto degli standard odierni. Inoltre, l’utilizzazione a scopo abitativo sinora conforme alla legge non può essere estesa (lett. e, 2a parte del periodo). Con questa disposizione si intende evitare che vengano demoliti grandi
69 Ciò non sarebbe normalmente ammesso neppure all’interno delle zone edificabili; non vi è quindi motivo per essere più tolleranti con gli edifici ubicati al di fuori delle zone edificabili.
70 L’esperienza ha dimostrato come, nella pratica, si creino situazioni sgradevoli quando si deve discutere sulla misura in cui la conformazione di un edificio sostitutivo possa differire da quella dell’edificio precedente; si è inoltre visto che, in fin dei conti, ne risultano spesso edifici sostitutivi insoddisfacenti.