Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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Art. 64 Rimedi giuridici

Questa disposizione coincide ampiamente con quanto sancito nel diritto vigente (art. 33 LPT). Sì è invece deciso di non ribadire l’obbligo, sancito nell’articolo 111 capoverso 1 della legge sul Tribunale federale72, secondo cui i Cantoni devono prevedere la legittimazione nella procedura cantonale almeno nella stessa misura prevista nei ricorsi presentati al Tribunale federale inerenti cause di diritto pubblico.

Ai fini di accelerare le procedure, le istanze cantonali di ricorso dovranno essere al massimo due, requisito questo già soddisfatto dalla maggior parte dei Cantoni. Anche la garanzia che venga effettuata almeno un riesame completo è già oggi diritto vigente nella maggior parte dei Cantoni.

1.2.7 Capitolo 7: Imposte

1.2.7.1 Premesse agli articoli 65–67 AP-LSTe

La ripartizione tra zone edificabili e zone non edificabili ha come conseguenza un mercato fondiario spaccato in due: il prezzo dei terreni edificabili è di norma di molto superiore a quello di terreni non edificabili. Questo meccanismo consente all’agricoltura di acquistare terreni agricoli come base per la produzione a un prezzo finanziabile con i ricavi realizzati nel settore.

Grazie alla scissione del mercato fondiario risulta estremamente vantaggioso, dal punto di vista finanziario, realizzare o ampliare un’utilizzazione edilizia in una zona coltiva. Per i privati è quindi generalmente interessante chiedere l’autorizzazione per utilizzazioni quanto più ampie in una zona coltiva. Gli interessi economici dei privati si oppongono così allo scopo della ripartizione tra terreni edificabili e terreni non edificabili. Gli effetti collaterali dovranno quindi essere limitati introducendo due imposte complementari sugli edifici non agricoli edificati su fondi di una zona coltiva. In questo modo, da un lato si intendono ridurre i plusvalori derivanti dall’attività di costruzione in via eccezionale in zona non edificabile; dall’altro lato, attraverso la strutturazione concreta dell’imposta, si può indirizzare gradualmente il comportamento dei privati nella direzione auspicata per lo sviluppo territoriale e rendere l’esecuzione più praticabile. Di conseguenza, come base di calcolo non si userà il plusvalore concreto, bensì l’effettiva portata dell’utilizzazione.

Entrambe le imposte dovranno in particolare potersi applicare alle nuove utilizzazioni o ai nuovi ampliamenti a scopo abitativo e commerciale.

Nessuna delle due imposte riguarda le costruzioni e gli impianti a scopi agricoli.

Art. 65 Imposta per l’impermeabilizzazione di fondi in zone coltive

In conformità con il capoverso 1 dovrà essere versata un’imposta per ogni metro quadrato di terreno, al di fuori delle zone edificabili, impermeabilizzato o edificato dopo l’entrata in vigore della nuova legge. Viene operata una distinzione soltanto tra terreni con opere edili e gli altri terreni (cfr. cpv. 3). Per legge sono esonerati dall’im-

72 Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF; RS 173.110.