Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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Se si erige un edificio su un’area impermeabilizzata preesistente all’entrata in vigore della presente legge o per la quale è già stata versata l’imposta pertinente, resterà da versare la differenza, pari a 200 franchi per metro quadrato.

Art. 66 Imposta su nuove superfici abitabili in zone coltive (imposta su superfici abitabili)

La creazione di un nuovo volume edilizio a scopi abitativi non agricoli dovrà essere ammessa soltanto in casi eccezionali, conformemente all’articolo 48 segg. AP-LSTe. Molto più frequenti sono gli ampliamenti delle utilizzazioni a scopo abitativo all’interno del volume esistente. In questi casi, che non prevedono il versamento dell’imposta di impermeabilizzazione, è imponibile l’imposta su nuove superfici abitabili in zone coltive.

Poiché l’imposta si applica in pratica soltanto agli ampliamenti all’interno del volume preesistente, l’importo andrà fissato tenendo conto che tali ampliamenti sono normalmente più dispendiosi rispetto a quelli per nuove costruzioni. Alla luce di quanto detto, nel capoverso 1 si propone un importo di 50 franchi per ogni metro quadrato di nuova superficie abitabile.

Laddove l’importo dell’imposta risulta inferiore al valore minimo fissato per legge, ci si potrebbe chiedere se non sarebbe meglio rinunciare a riscuoterla. Se, ad esempio, in un ex sottotetto di 3 metri quadrati si costruisce un bagno con doccia e WC, l’imposizione di un’imposta di 150 franchi può apparire irrisoria e sproporzionata. Poiché, tuttavia, sono di norma prelevate più tasse, il problema di per sé non sussiste e si preferisce che la riscossione avvenga senza alcuna lacuna, piuttosto che l’importo sia lasciato in balia dell’arbitrio, spianando così la strada per eventuali elusioni.

Un’altra questione era quella di determinare esattamente la superficie abitabile assoggettata all’imposta. A tale proposito si rinvia alla norma SIA 416, secondo cui va sostanzialmente assoggettata al pagamento dell’imposta ogni opera di ampliamento della superficie destinata a scopo abitativo in senso stretto (cfr. cifra 2.1.1.1 della succitata norma).

Ai sensi del capoverso 2, analogamente a quanto avviene con l’imposta per l’impermeabilizzazione, sono esonerate dall’imposta in oggetto le superfici abitabili autorizzate per scopi agricoli (art. 53 AP-LSTe). Se venisse meno il fabbisogno agricolo e la costruzione, sulla base dell’articolo 56 AP-LSTe (in casi eccezionali anche art. 54 AP-LSTe) fosse destinata a un’utilizzazione a scopo abitativo, l’imposta dovrà essere pagata a posteriori al momento del rilascio dell’autorizzazione (cpv. 3). Ciò appare equo in particolare alla luce dell’uguaglianza giuridica.

Nei casi in cui si autorizza un ampliamento di superfici abitabili non agricole oltre il volume dell’edificio esistente, non sarebbe giustificato esigere il pagamento cumulativo di entrambe le imposte e dovrà essere pertanto versata soltanto l’imposta per l’impermeabilizzazione (cfr. cpv. 1).

Art. 67 Esonero dall’imposta di impermeabilizzazione e dall’imposta su superfici abitabili

Il diritto cantonale può prevedere l’esonero dal pagamento dell’imposta di impermeabilizzazione e dall’imposta su superfici abitabili se le superfici vengono compensate