Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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investimento, così come avviene con le spese di urbanizzazione o con i contributi preferenziali versati76.

Art. 70 Tasse cantonali

L’articolo 5 capoverso 1 LPT stabilisce che i Cantoni prevedano nel loro diritto un’adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti che derivano da pianificazioni secondo la LPT. Poiché questo compito vincolante, in passato, non è stato sufficientemente adempiuto, nell’avamprogetto si propone una formulazione facoltativa. Nel capoverso 1 si parla di «ulteriori» vantaggi o svantaggi, intendendo con ciò che l’imposta di impermeabilizzazione e quella su superfici abitabili nelle zone coltive (art. 65 e 66 AP-LSTe) servono a prelevare, secondo il diritto federale, determinati plusvalori e che, in caso di indennità per espropriazione materiale (art. 11 AP-LSTe), gli svantaggi più rilevanti vengono compensati.

Il capoverso 2 stabilisce inoltre che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo territoriale, i Cantoni hanno facoltà di introdurre altre tasse di incentivazione e compensazione. Il severo principio di legalità previsto in materia di diritto fiscale è sufficiente per stabilire limiti precisi in questo settore.

1.2.8 Capitolo 8: Vigilanza

Art. 71 Vigilanza della Confederazione

Ai sensi dell’articolo 49 capoverso 2 Cost., la Confederazione ha l’obbligo di vigilare sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. Non sarebbe quindi necessaria una base legale esplicita sul controllo dell’osservanza del diritto federale. Ciononostante si ritiene opportuno citare esplicitamente l’attività di vigilanza della Confederazione perché questa, conformemente al capoverso 1, deve concentrarsi sul modo in cui i Cantoni utilizzano il margine di manovra loro concesso per applicare la presente legge. La pianificazione del territorio è, in effetti, di competenza cantonale (art. 75

76 Dal seguente esempio emerge che il rapporto proposto con l’imposta sugli utili da sostanza immobiliare offre risultati soddisfacenti.

Nel 1993 tre fratelli hanno acquistato nello stesso Comune un fondo di 1000 m2 ciascuno. Il fondo di A era ubicato nella zona edificabile ed è costato 300 franchi/m2, i fondi di B e C erano ubicati nella zona agricola e sono costati 12 franchi/m2. Dopo l’entrata in vigore della LSTe il fondo di B viene incorporato nella zona residenziale 2, nella quale è già ubicato il fondo di A. Il plusvalore viene fissato a 360 franchi/m2 (prezzo stimato del terreno edificabile, vale a dire 380 franchi/m2 meno il valore stimato del terreno agricolo, pari a 20 franchi/m2) e l’imposta sul plusvalore è pertanto di 90 franchi/m2. Cinque anni dopo, i tre i fratelli vendono i loro fondi. A e B ricevono ognuno 400 franchi/m2 per il loro terreno edificabile, C riceve 25 franchi/m2 per il suo terreno agricolo. I tre fratelli devono ora pagare l’imposta sugli utili da sostanza immobiliare. L’utile lordo di A è 100 (400 - 300) franchi/m2, cioè 100 000 franchi in totale. Quello di B è 298 (400 – 12 – 90 [imposta sul plusvalore]) franchi/m2, cioè 298 000 franchi in totale. Quello di C è di 13 (25 - 12) franchi/m2, cioè 13 000 franchi in totale. Sulla base della deduzione in funzione della durata della proprietà fondiaria e della progressione dell’imposta, si stima quindi che debbano essere pagate le seguenti imposte sugli utili da sostanza immobiliare:

- A: 7% di 100 000 franchi = 7000 franchi;

- B: 10% di 298 000 franchi = 29 800 franchi;

- C: 3% di 13 000 franchi = 390 franchi.

Concludendo, ad A rimane un utile di 93 000 (100 000 – 7000) franchi, a B un utile di 268 200

(298 000 – 29 800) franchi e a C un utile di 12 610 (13 000 - 390) franchi. B deve il suo utile, nettamente superiore a quello di C, unicamente all’azzonamento predisposto dal Comune.