Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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cpv. 1 Cost.), ma la Confederazione ha la responsabilità di assicurare il rispetto degli obiettivi della pianificazione del territorio sanciti nella Costituzione. La vigilanza della Confederazione contribuisce così in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi costituzionali precisati nel presente avamprogetto, alla luce della collaborazione tra Confederazione e Cantoni. Non si intende stabilire come regola generale e astratta se la vigilanza debba essere esercitata dal Consiglio federale, dal Dipartimento o dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Ciò dipenderà dall’importanza delle misure di vigilanza in questione, in uno spirito di massima flessibilità.

L’attuazione della legge e il modo in cui i Cantoni sfruttano i loro margini di manovra devono sempre essere visti in un contesto territoriale più ampio. Il Progetto territoriale Svizzera (cfr. art. 14 AP-LSTe) acquista in questo senso un ruolo di primo piano in quanto termine di riferimento. In una visione complessiva, la vigilanza deve sollecitare un comportamento territoriale coerente, esercitando un’azione preventiva

nell’evitare sviluppi indesiderati o contrari al diritto. Nel capoverso 3 si autorizza quindi esplicitamente la Confederazione ad adottare le misure opportune, evidenziando così l’intenzione di quest’ultima di esercitare più fermamente la propria responsabilità per uno sviluppo territoriale globale coerente e per garantire il rispetto delle prescrizioni di diritto federale da parte dei Cantoni.

Art. 72 Zone d’utilizzazione transitorie

La disposizione coincide con quanto sancito nel diritto vigente (art. 37 LPT).

Art. 73 Esecuzione sostitutiva

In generale, si parte dal presupposto che i Cantoni applichino correttamente il diritto federale. In singoli casi l’ufficio specializzato della Confederazione può intervenire a correttivo esercitando il suo diritto di ricorso. Accade, tuttavia, che i Cantoni eludano sistematicamente, in determinati ambiti, alcune disposizioni o limiti imposti dal diritto federale. Questo comportamento non è ammissibile né agli occhi della Confederazione né di quei Cantoni che, nell’interesse generale, rispettano le norme; non è però neppure correggibile nel singolo caso avvalendosi dello strumento dei ricorsi. In un momento in cui viene attribuita grande importanza a un efficiente svolgimento degli incarichi anche in seno all’amministrazione pubblica, è necessario che la Confederazione disponga degli strumenti necessari. Conferendo alla Confederazione la facoltà, intesa come ultima ratio, di sottrarre a un Cantone la competenza decisionale in un determinato ambito o in generale e di esercitarla essa stessa come esecuzione sostitutiva, si potrebbe produrre un importante effetto preventivo.

Che la norma sia in effetti intesa come ultima ratio si deduce anche dal fatto che deve essere previamente comunicata una diffida al Cantone e che è il Consiglio federale stesso a dover disporre questa misura.

Formalmente la competenza di esecuzione verrebbe affidata all’ufficio specializzato della Confederazione. Per garantire una perfetta prosecuzione delle attività e per non generare inutili oneri a carico del Cantone, sarebbe ipotizzabile che i funzionari finora attivi nel Cantone continuino a svolgere il loro lavoro sotto la guida direttiva e decisionale dell’ufficio specializzato della Confederazione. I dettagli riguardanti la fattura-