Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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- Questa disposizione offre infine all’ente pubblico pianificatore il massimo margine
di manovra con il minimo dispendio finanziario.
Art. 76 Incorporazione di terreno in zone edificabili di riserva
Le zone edificabili di riserva non devono consolidarsi come una nuova categoria di zone. Si tratta piuttosto di uno strumento giuridico transitorio atto a rafforzare uno sviluppo ordinato degli insediamenti sul territorio, senza gravare in modo insostenibile gli enti pubblici o i privati.
La delimitazione di zone edificabili di riserva, conformemente alla proposta nel capoverso 1, è facoltativa. L’ente pubblico incaricato dei piani di utilizzazione può incorporare terreni in una zona coltiva, qualora le zone edificabili siano sovradimensionate. Laddove le possibilità di realizzazione che avevano i proprietari erano così basse da non dover temere un obbligo di indennità, questa sarà di norma la soluzione più sensata.
Nei casi in cui l’incorporazione in una vera e propria zona coltiva richiedesse il pagamento di un’indennità77, è più opportuno incorporare i terreni in una zona edificabile di riserva. Che ciò debba essere tollerato di norma senza indennità si giustifica con il fatto che la situazione giuridica del proprietario fondiario risulta, in una prospettiva futura, notevolmente migliorata. L’incorporazione in una zona edificabile di riserva rappresenta l’intervento minimo necessario per raggiungere l’obiettivo costituzionale della parsimoniosa utilizzazione del suolo e di conseguenza di un ridimensionamento delle zone edificabili in armonia con gli obiettivi e i principi della pianificazione del territorio.
È ipotizzabile che in un caso particolarmente grave un giudice giunga alla conclusione che l’incorporazione senza indennità in una zona edificabile di riserva incompatibile con la garanzia della proprietà prevista dalla Costituzione federale e quindi con l’articolo 11 capoverso 1 AP-LSTe. Il 2° periodo del capoverso 1 rende esplicita la relativa riserva.
In riferimento alle attuali possibilità dell’edificazione si applicano le medesime disposizioni valide per le zone coltive, sia a livello materiale che procedurale (rilascio delle autorizzazioni edilizie [cpv. 2] e procedura per nuovi azzonamenti [cpv. 3]).
Art. 77 Riazzonamenti
Le zone edificabili di riserva sono le prime ad essere prese in considerazione in sede di futuri azzonamenti, il che costituisce il loro vantaggio principale rispetto alle zone coltive vere e proprie.
L’ente pubblico responsabile dei piani di utilizzazione dovrà, nel quadro della sua valutazione pianificatrice, essere libero di decidere quali terreni ubicati nella zona edificabile di riserva saranno incorporati nella zona edificabile. La disposizione proposta non deve naturalmente far nascere il diritto di esigere che, in una stessa procedura, tutte le zone edificabili di riserva diventino zone edificabili.
77 Questo problema potrebbe presentarsi specialmente per zone edificabili già urbanizzate.