Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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1.5.3 Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Art. 83 Adeguamenti da parte dei Cantoni

Nel presente avamprogetto di legge si intendono fissare chiari requisiti materiali per i piani direttori cantonali (cfr. art. 27–30 AP-LSTe). Ne consegue che i piani direttori cantonali che non soddisfano i nuovi requisiti al momento dell’entrata in vigore della legge devono essere adeguati. Ai sensi del capoverso 1, i Cantoni devono adeguare i loro piani direttori entro cinque anni dall’entrata in vigore della nuova legge.

La disposizione contenuta nel capoverso 2 coincide sostanzialmente con quanto sancito nel diritto vigente (art. 36 cpv. 2 LPT).

Ancora oggi, a quasi trent’anni dall’entrata in vigore della LPT, esistono piani di utilizzazione che non soddisfano i requisiti fissati dal diritto federale. I piani di utilizzazione che risalgono all’epoca precedente alla LPT e che non sono stati adeguati ai requisiti di diritto federale entro la fine del 1987 (cfr. in merito l’art. 35 cpv. 1 lett. b LPT) non hanno più alcun valore per la delimitazione delle aree edificabili; nei Comuni interessati vale quale zona edificabile provvisoria il comprensorio già largamente edificato (art. 36 cpv. 3 LPT)80. Qualora anche al momento dell’entrata in vigore della nuova legge ci fossero piani di utilizzazione che non soddisfano i requisiti di diritto federale formulati nella LPT, si applicherà il medesimo giuridico sancito nel capoverso 3.

Art. 84 Adeguamento di zone edificabili esistenti

Ai sensi del capoverso 1, l’ente pubblico responsabile della pianificazione

dell’utilizzazione è esplicitamente tenuto a verificare che le zone edificabili delimitate rispettino quanto previsto nell’articolo 40 AP-LSTe. Se sono troppo grandi, le zone edificabili devono essere adeguate entro cinque anni. Non sono necessari altri interventi.

L’adeguamento si considera concluso quando le zone edificabili in vigore secondo una decisione passata in giudicato non superano più il fabbisogno di cui all’articolo 40 AP-LSTe (precisato dal Consiglio federale in base all’art. 40 cpv. 3 AP-LSTe).

L’effetto giuridico descritto al capoverso 2 si verifica automaticamente quando l’adeguamento non avviene entro i termini fissati. Per motivi riconducibili alla certezza del diritto, vengono quindi formulate prescrizioni più precise quanto al calcolo del fabbisogno di zone edificabili.

Per quanto riguarda la nozione di «comprensorio largamente edificato», si rinvia all’ampia giurisprudenza disponibile sull’articolo 15 lettera a e sull’articolo 36 capoverso 3 LPT.

80 Cfr. in merito DTF 1C.135/2007 del 1° aprile 2008; DTF 1A.43/2002 del 6 giugno 2002; DTF 127 I 103; DTF 118 Ib 39.