Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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In presenza di motivi materiali, dovrà essere possibile derogare al principio di dare priorità alle zone edificabili di riserva. Può ad esempio succedere che nessuno dei terreni nella zona edificabile di riserva sia idoneo allo scopo previsto per il futuro azzonamento. Si deve inoltre verificare regolarmente che un terreno trasferito a partire da una zona coltiva sia disponibile e venga utilizzato, entro un termine utile, per uno degli scopi previsti con la delimitazione della zona.

Art. 78 Misure compensative per nuovi azzonamenti al posto di riazzonamenti

Se fondi di una zona coltiva sono incorporati in una zona edificabile nonostante siano ancora disponibili zone edificabili di riserva sul territorio dell’ente pubblico competente per i piani di utilizzazione, è necessaria una compensazione su due livelli. Innanzitutto, si propone l’incorporazione parallela in una zona coltiva di comprensori adeguati appartenenti alla zona edificabile di riserva (cpv. 1) e di dimensioni equivalenti78. Si evita così che il numero complessivo di zone edificabili e zone edificabili di riserva continui ad aumentare. L’ente pubblico responsabile dei piani di utilizzazione dovrà essere libero di decidere, nei limiti del suo margine d’apprezzamento, quali superfici ubicate nella zona edificabile di riserva saranno effettivamente incorporate in una zona coltiva. In presenza di più opzioni, si possono prendere in considerazione eventuali desiderata dei proprietari fondiari.

Il secondo elemento della compensazione è disciplinato nel capoverso 2 ed è di fondamentale importanza per i proprietari fondiari: l’incorporazione in una zona coltiva di terreni ubicati nella zona edificabile di riserva non deve, in effetti, essere tollerata senza che venga corrisposta un’indennità. Quest’ultima sarà pagata in primo luogo dai proprietari dei fondi presi in considerazione per l’azzonamento senza che appartenessero a una zona edificabile di riserva.

Se le parti coinvolte giungono a un accordo sull’indennità, si opterà per questa soluzione. L’indennità non deve necessariamente essere una somma di denaro; può, per esempio, consistere anche in uno scambio di terreni. In caso di disaccordo, l’indennità è stabilita in base all’articolo 79 AP-LSTe.

Art. 79 Calcolo dell’indennità

Se le parti giungono a un accordo sull’indennità, si opterà per la soluzione trovata di comune accordo. Se, al contrario, non si riescono ad accordarsi, l’ammontare dell’indennità dovrà essere fissato da un’autorità designata dal diritto cantonale (cpv. 1). La base di calcolo è rappresentata dalla differenza tra il valore che il terreno incorporato nella zona coltiva avrebbe avuto se fosse stato incorporato nella zona edificabile e il valore che acquisisce nella zona coltiva. L’indennità deve corrispondere alla metà di questa differenza di valore (cpv. 2).

Il diritto all’indennità deve sussistere per tutta la superficie appartenente alla zona edificabile di riserva che viene incorporata nella zona coltiva. Se questa superficie ha le stesse dimensioni di quella che dalla zona coltiva è trasferita alla zona edificabile, i proprietari della superficie azzonata devono, in virtù della disposizione in questione,

78 La superficie di terreni incorporati in una zona non edificabile deve equivalere almeno alla superficie dei terreni appartenenti a una zona non edificabile e incorporati in una zona edificabile.