Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 40 pagine

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Un'attività fisica regolare migliora la qualità di vita e il benessere fisico, con conseguenze positive anche sull'andamento dei costi della salute e delle assicurazioni sociali.

Indipendentemente dal profilo che assumerà G+S Kids, anche in futuro le autorità federali saranno responsabili della gestione e del finanziamento di un’offerta di base nell’ambito di Gioventù+Sport. I Cantoni saranno poi liberi di elaborare offerte supplementari, come già ora avviene in alcuni Cantoni nell’ambito della legge in vigore. Tali offerte saranno finanziate solo dai Cantoni, ma potranno essere organizzate sotto l’egida di Gioventù+Sport.

In considerazione del grande successo di Gioventù+Sport, la Confederazione sosterrà le offerte future con contribuiti finanziari per un importo almeno pari a quello attuale. L'ampliamento dell’offerta per comprendere la fascia d’età tra i 5 e i 10 anni comporta, ai costi attuali, spese supplementari per 20,5 milioni di franchi l'anno. Se si considerano i miglioramenti delle abitudini motorie dei bambini che si possono ottenere con il progetto G+S Kids, tali spese supplementari sono senz'altro giustificate dal punto di vista della politica finanziaria e sociale.

3.3.4 Principi dell'educazione fisica scolastica

Secondo il presente avamprogetto, la Confederazione deve emanare direttive di carattere non solo quantitativo ma anche qualitativo per lo sport scolastico. Un’educazione fisica di qualità consente una promozione duratura dello sport e, in ultima analisi, è utile alla realizzazione dell’obiettivo di una gioventù attiva, prestante e pertanto anche sana. In tale contesto occorre considerare la revisione degli articoli costituzionali sull’istruzione (art. 61a segg. Cost.). Uno degli obiettivi di massima della revisione è la ripartizione tra Confederazione e Cantoni della responsabilità per la qualità dell’istruzione in Svizzera. La Costituzione federale impone una stretta collaborazione, per cui va da sé che la legislazione federale nel campo dello sport e del movimento nella scuola debba essere elaborata in stretto accordo con i Cantoni.

3.3.5 Grandi manifestazioni sportive

La Confederazione avrà in futuro la possibilità di collaborare alla preparazione e allo svolgimento di grandi manifestazioni sportive internazionali curando il coordinamento tra i vari soggetti coinvolti e non limitandosi, come finora, al mero sostegno. Una simile base legale è indispensabile affinché, per regolare la collaborazione, la Confederazione e i Cantoni possano sfruttare se necessario le opportunità dell’accordo programmatico di cui all’articolo 46 capoverso 2 della Costituzione federale. Proprio le esperienze fatte con l’UEFA EURO 2008 hanno mostrato che tali manifestazioni possono essere realizzate solo con una collaborazione ancora più stretta tra le autorità (Confederazione, Cantoni e Comuni) e gli organizzatori privati.

L’organizzazione di grandi manifestazioni sportive offre a un Paese o a una regione l’opportunità di ottenere effetti che vanno ben oltre il semplice svolgimento di un appuntamento sportivo: l’eco mediatica a livello mondiale di appuntamenti del genere e la presenza sul posto di operatori dei media di tutto il mondo costituiscono un contributo essenziale alla diffusione dell’immagine di un Paese. I grandi appuntamenti sportivi offrono inoltre una piattaforma per le più diverse attività in