Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo
delle attività delle giovani leve dello sport di punta è quello di accedere ai massimi livelli e di imporsi. Lo sport di punta è caratterizzato da un forte carattere competitivo, dalla ricerca delle massime prestazioni e del confronto a livello internazionale, nell'ambito di Campionati europei o mondiali o dei Giochi olimpici.
Infine, la lettera d stabilisce come obiettivo la correttezza nello sport. In questo campo la promozione si sostanzia nel veicolare valori etici nello sport e nell'agire in modo fermo contro degenerazioni e abusi. Lo sport deve poter svolgere la funzione di esempio ed esplicare i propri effetti educativi senza ostacoli di sorta.
Art. 2 Collaborazione con i Cantoni, i Comuni e i privati
La promozione dello sport e del movimento avviene a tutti i livelli. Dato che costituisce un compito sussidiario dei poteri pubblici, è necessaria una stretta collaborazione tra i poteri pubblici (Confederazione, Cantoni e Comuni) e le organizzazioni sportive private. La legge fa assurgere tale constatazione a principio ispiratore per gli sforzi da intraprendere in futuro nel campo della promozione dello sport e del movimento. Nella collaborazione con i Cantoni si devono considerare la trasparenza e il decentramento dei compiti cui tendono le nuove forme della perequazione finanziaria.
La Concezione del Consiglio federale del 30 novembre 2000 per una politica dello sport in Svizzera rileva la necessità e l’adeguatezza di nuove forme di partenariato nel campo della promozione dello sport. La norma proposta mira anche in modo diretto allo sviluppo di nuove forme di collaborazione (piattaforme comuni, organizzazioni comuni per lo svolgimento di determinati compiti) tra Stato e privati.
Nel capoverso 1 l’esecuzione della legge si presenta esplicitamente come un compito comune di Confederazione, Cantoni e Comuni e nella seconda frase si rammenta che sia i Cantoni che i Comuni svolgono attività di promozione proprie.
A norma del capoverso 2, l’attività di promozione della Confederazione va intesa come sussidiaria rispetto all’impegno di federazioni e società sportive e di altre cerchie interessate, quali ad esempio gli organizzatori commerciali di manifestazioni sportive con scopi di lucro. La Confederazione ribadisce la propria disponibilità a collaborare con le federazioni sportive svizzere.
Art. 3 Forme di promozione
Quando si parla in generale di promozione dello sport e del movimento si intende l’implementazione di tutte le misure atte a creare condizioni vantaggiose per lo sport e il movimento e a far conoscere l’importanza, scientificamente documentata, di un’attività fisica regolare. In tal modo all’articolo 3 si enuncia esplicitamente che tutte le misure prese dalla Confederazione – comprese quelle a favore dello sport di prestazione – mirano in ultima analisi a diffondere sport e movimento in tutta la popolazione svizzera.