Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 40 pagine

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4.2 Capitolo 2: Promozione dello sport e del movimento

4.2.1 Sezione 1: Promozione generale dello sport e del movimento

Art. 4 Programmi e progetti

L’attività di promozione della Confederazione si sostanzia soprattutto nell’appoggio diretto a programmi e progetti. Già ora tale appoggio è possibile. L’articolo 10 capoverso 2 della legge in vigore, su cui si basa la promozione da parte della Confederazione, presenta però una formulazione troppo aperta e non risponde più al principio costituzionale della legalità. Si deve pertanto descrivere chiaramente in che modo sia possibile sostenere programmi e progetti.

Si tratta innanzitutto di un sostegno finanziario, ma la Confederazione può anche fungere da promotrice e iniziatrice di programmi e progetti. Si fa esplicito riferimento a tutte le fasce di età. In tal modo si potrà reagire anche in futuro con la dovuta flessibilità. Prevedendo la possibilità di finanziare programmi e progetti precisi si offre l’opportunità di rivolgersi direttamente a gruppi ben definiti con offerte destinate a durare anche per un lungo periodo se sussiste una domanda in tal senso.

Secondo il capoverso 1, la Confederazione può avviare programmi propri. In linea di massima, però, agirà sostenendo e coordinando le iniziative di terzi. Inoltre, in combinato disposto con l’articolo 27 si crea la possibilità di assicurare il finanziamento di programmi e progetti per diversi anni mediante mandati di prestazione, offrendo incentivi per pianificare e gestire le attività a lungo termine.

Secondo il capoverso 2, le prestazioni di sostegno della Confederazione possono essere finanziarie o in natura. Con «prestazioni in natura» si intende, oltre al lavoro concettuale preliminare e al sostegno con personale, anche la messa a disposizione di materiale e impianti da parte della Confederazione.

Art. 5 Sostegno alle federazioni sportive

Il capoverso 1 stabilisce che la Confederazione sostiene l’associazione mantello delle federazioni sportive svizzere (attualmente la Swiss Olympic Association). Questa possibilità è già prevista dalla legge in vigore. La cerchia delle federazioni da sostenere deve ora poter essere ampliata e comprendere altre federazioni sportive, nazionali e internazionali, che non fanno parte dell'associazione mantello, nei limiti in cui ciò rientri nell’interesse degli sforzi della Confederazione per la promozione dello sport.

Capoverso 2: le federazioni sportive sono partner importanti della Confederazione nell’adempimento dei suoi compiti di promozione dello sport, dato che lo sport è per lo più praticato in seno alle numerose società sportive. Grazie alla competenza di concludere contratti di prestazione, la Confederazione può ora definire di volta in volta l’essenza della collaborazione disponendo di uno strumento per assicurare l'adempimento di detti compiti e per adeguarli periodicamente alle esigenze. Oggi i contratti di prestazione rappresentano una forma diffusa di cooperazione tra i poteri pubblici e i partner privati da essi cofinanziati. I partner privati sono vincolati da