Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 40 pagine
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4 Parte speciale: commento ai singoli articoli della legge
4.1 Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Obiettivi
La promozione dello sport e del movimento – quale mezzo per promuovere la salute e la capacità di prestazione fisica – deve raggiungere persone di ogni fascia d’età. Viene pertanto a cadere il rimando specifico ai giovani previsto nella legge attuale. Già le norme vigenti citano la salute della popolazione e le attitudini fisiche come scopi centrali dell’attività statale. La nuova legge riprende tali elementi introducendo in luogo di «ginnastica» la più moderna nozione di «movimento». Con «movimento» s’intende un’attività fisica regolare e moderata avente lo scopo principale di mantenere e promuovere la salute. La promozione generale dello sport e del movimento si rivolge a tutte le fasce d’età, in quanto l'attività fisica offre in ogni fase della vita l’opportunità di promuovere la salute e di ridurre in modo significativo il rischio di malattie.
Accanto al nuovo elemento della promozione del movimento, restano le esigenze della promozione dello sport già previste nella legge attuale. Lo sport viene definito come un’attività regolare e mirata che richiede un’elevata quantità di movimento fisico. Si basa sul rispetto di direttive etiche e di regole accettate nel rapporto con se stessi, gli altri e con l’ambiente naturale e sociale. Oltre a ciò favorisce lo sviluppo e il mantenimento di abilità fisiche e di capacità intellettuali e psichiche.
Lo sport non è un'attività fine a se stessa, ma va posto al servizio di obiettivi di politica sociale; le offerte nel campo dello sport e del movimento si indirizzano non solo alla popolazione indigena, ma possono anche apportare un importante contributo all'integrazione degli stranieri residenti.
Nell'articolo 1 sono elencati i quattro ambiti in cui vengono svolti i compiti essenziali dei poteri pubblici, ponendo contemporaneamente per ciascuno di essi degli obiettivi d'efficacia.
La lettera a menziona la promozione dello sport e del movimento in generale. La formulazione comprende tutte le misure che promuovono condizioni favorevoli per la pratica di attività sportive e motorie e che radicano nella società l'importanza di un’attività regolare in questi ambiti. Tali misure si rivolgono a tutta la popolazione, indipendentemente dall’età o dal livello di prestazione. Lo scopo è aumentare la quantità di sport e movimento praticati dalla popolazione svizzera.
La lettera b menziona la riqualificazine del valore dello sport nell'istruzione. Parlando di istruzione nello sport e mediante lo sport, si intende lo sviluppo di capacità e abilità fisiche e psichiche; ciò comprende anche l’educazione a una condotta sociale guidata da valori, norme e obiettivi. L'istruzione nello sport e mediante lo sport serve allo sviluppo personale, all’integrazione sociale e alla coesione a livello di collettività.
La lettera c menziona l’obiettivo della promozione dello sport giovanile di prestazione e dello sport di punta. Lo sport giovanile di prestazione è caratterizzato principalmente da un allenamento regolare, pianificato e mirato. Lo scopo ultimo