Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 40 pagine

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campi come l’economia, la politica, la cultura o il turismo e possono contribuire a rafforzare l’identità nazionale.

3.4 Aspetti finanziari e applicazione

L'avamprogetto di legge si riallaccia nelle grandi linee ai compiti finora svolti dalla Confederazione nel campo dello sport. Eccezion fatta per l’ampliamento di Gioventù+Sport alla fascia d'età tra i 5 e i 10 anni, la legge non comporta alcun onere supplementare per il bilancio della Confederazione.

Formula chiari obiettivi d’efficacia il cui grado di raggiungimento può essere influenzato, tra l’altro, mediante il finanziamento, ambito nel quale in futuro si punta sempre più sul partenariato. Coinvolgendo partner privati e creando opportune alleanze per i programmi di promozione dello sport e del movimento, gli obiettivi d’efficacia possono essere raggiunti anche senza un ulteriore impegno finanziario da parte della Confederazione. Le federazioni sportive svizzere continuano a essere organizzazioni di milizia. In considerazione dell'elevata quota di lavoro volontario, le risorse investite dalla Confederazione presentano un considerevole effetto moltiplicatore. Per l’emanazione di disposizioni esecutive è competente il Consiglio federale. In determinati settori (cfr. art. 31 dell'avamprogetto), in particolare in ambito tecnico, è prevista una delega diretta al Dipartimento. L’applicazione concreta della legge sulla promozione dello sport è demandata all’UFSPO nella misura in cui, per attività particolari, non siano esplicitamente competenti altri servizi federali. Nell’ambito delle proprie competenze, l'Ufficio approfondirà ulteriormente la collaborazione con i Cantoni, i Comuni e altri partner interessati.

3.5 Il futuro della Commissione federale dello sport

In base alle norme attualmente in vigore, la Commissione federale dello sport (CFS) esercita la vigilanza sulla SUFSM e su Gioventù+Sport, presenta domande per la concessione di sussidi destinati a promuovere la ginnastica e lo sport, accerta che i fondi siano utilizzati conformemente alle prescrizioni e coordina le attività di ricerca nel campo dello sport. È inoltre l'organo tecnico consultivo della Confederazione per le questioni relative alla ginnastica e allo sport.

Con la creazione di un Ufficio federale nel 1998, i compiti della CFS hanno perso importanza. In particolare le sue competenze nel campo del controllo vanno considerate ormai obsolete in quanto l’Ufficio federale è soggetto già al controllo del Dipartimento. Dopo l’incorporazione dell’allora Scuola federale di ginnastica e sport nell’Amministrazione federale non occorre più una commissione con compiti di vigilanza. Pertanto non è più necessario citare nella legge i compiti della CFS.

Il Consiglio federale, il capo del Dipartimento interessato o anche l’Ufficio possono se necessario istituire commissioni consultive. Tale ipotesi si può verificare – per una tematica particolare – quando non sono disponibili all’interno dell’Amministrazione le conoscenze necessarie o quando, per garantire al Consiglio federale una consulenza adeguata in temi rilevanti per la società, è importante ricorrere a un organo con una composizione equilibrata. L’evoluzione dei prossimi anni mostrerà se continua a essere necessario un organo siffatto.