Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 40 pagine

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per cui un impegno della Confederazione continuerà a essere necessario anche in avvenire.

4.2.2 Sezione 2: Gioventù+Sport

Art. 7 Programma

Per quanto riguarda lo scopo e gli obiettivi di Gioventù+Sport rimandiamo al numero 2.2.3. Il capoverso 1 ribadisce che Gioventù+Sport è un programma della Confederazione. La modifica principale rispetto alla legge attuale è l’abbassamento a cinque anni dell’età per la partecipazione ai corsi.

Il capoverso 2 illustra gli obiettivi che Gioventù+Sport persegue. Come dimostrano diversi studi scientifici, offerte sportive adatte all'età sostengono lo sviluppo non solo motorio ma anche cognitivo, emozionale e sociale.

Il capoverso 3 contiene la principale novità rispetto alla legge in vigore: ora i bambini possono partecipare ai corsi a partire dall'anno in cui compiono 5 anni. L'ampliamento del programma alla fascia d'età tra i 5 e i 10 anni risponde a esigenze di politica sanitaria e sociale, dato che proprio nella prima infanzia si influenzano in modo permanente il comportamento e il sistema di valori dell'individuo.

Art. 8 Collaborazione

Il capoverso 1 riconosce che Gioventù+Sport può funzionare bene solo con la partecipazione di Cantoni, Comuni e organizzazioni private. La collaborazione fra questi partner è essenziale ed esemplare, in quanto tutti apportano un contributo fondamentale alla realizzazione del programma Gioventù+Sport.

Il capoverso 2 sancisce il principio che i Cantoni, come nella legge attuale, predispongono l’organizzazione amministrativa per consentire che Gioventù+Sport possa effettivamente operare nel senso esposto in precedenza. Allo scopo sono indispensabili capacità pratiche e conoscenze delle realtà locali. Resta pertanto di competenza cantonale stabilire nel dettaglio l’organizzazione amministrativa. In particolare, se necessario i Cantoni possono anche ricorrere alla collaborazione intercantonale.

Art. 9 Offerta di base

Il capoverso 1 prevede che la Confederazione assicuri un’offerta di base che, come finora, oltre a corsi e campi per bambini e giovani comprenda anche un sostegno particolare allo sport giovanile di prestazione. Tale offerta deve essere di portata uguale a quella prevista nel diritto in vigore.

Al capoverso 2 si delega al Consiglio federale la definizione dell’offerta di base, dei criteri per il riconoscimento di una disciplina sportiva e degli organizzatori di corsi e campi, nonché la determinazione dei criteri per ottenere il sostegno allo sport giovanile di prestazione.

A norma del capoverso 3 i Cantoni sono liberi di completare l’offerta di base della Confederazione, ad esempio con offerte nel campo dello sport scolastico facoltativo.