Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 40 pagine
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Art. 10 Formazione dei quadri
La normativa in vigore distingue tra monitori, quadri e monitori superiori e regola in modo diverso la formazione di tali categorie. Ora si rinuncia alla suddivisione in categorie, preferendo parlare solo di quadri, e, nel campo della formazione, si propone una formulazione semplificata.
Il capoverso 1 dichiara la formazione dei quadri di competenza della Confederazione e dei Cantoni. Come finora, anche le federazioni devono poter partecipare alla formazione dei quadri. Con organizzazioni private s'intendono essenzialmente le federazioni sportive, che offrono nelle rispettive discipline una formazione specifica ben strutturata e di elevata qualità.
Capoverso 2: per garantire una qualità uniforme è imprescindibile la sorveglianza da parte della Confederazione.
Al capoverso 3, infine, si attribuisce alla Confederazione la competenza di stabilire i presupposti per accedere alla formazione. Spetta parimenti alla Confederazione definire i presupposti per la revoca dei riconoscimenti.
Art. 11 Prestazioni della Confederazione
Oltre all’offerta di base, la Confederazione finanzia anche le proprie offerte nel campo della formazione dei quadri. Inoltre, assegna contributi alla formazione dei quadri dei Cantoni e di altre organizzazioni. In tal modo ha la possibilità di influenzare la struttura di Gioventù+Sport in un ambito di particolare importanza.
Secondo il capoverso 2, infine, come finora la Confederazione può mettere a disposizione materiale in prestito, contro pagamento di una partecipazione alle spese. Prestare materiale è opportuno affinché anche i bambini e i giovani provenienti da famiglie meno agiate possano accedere a tutti gli sport. Soprattutto in discipline con esigenze di sicurezza particolari, come gli sport acquatici e di montagna, è assolutamente necessario disporre del materiale adatto. In considerazione dei mutati presupposti che contraddistinguono i partecipanti ai corsi, si rinuncia a un’assicurazione sulla responsabilità civile obbligatoria, alla visita medica gratuita dei partecipanti e alla concessione di facilitazioni di viaggio. D’altra parte, nel quadro degli sforzi di risparmio, già da tempo la Confederazione non concede più tali prestazioni.
4.2.3 Capitolo 3: Formazione
4.2.3.1 Sezione 1: Sport nella scuola
Art. 12 Promozione delle opportunità di praticare sport e movimento a scuola
Il capoverso 1 impone ai Cantoni di garantire sufficienti opportunità di praticare sport e movimento in ambito scolastico, senza prescrivere in che modo ciò debba avvenire. Le attività in questo ambito rientrano nella sfera dell’autonomia cantonale in materia d'istruzione. Nella seconda frase si riprende il principio, già ancorato nella legislazione attuale, secondo il quale i Cantoni devono fare in modo che le scuole abbiano impianti e attrezzature sufficienti per l’educazione fisica scolastica.