Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 40 pagine
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4.2.5 Capitolo 5: Correttezza nello sport
4.2.5.1 Sezione 1: Misure generali
Art. 18
Nel presente avamprogetto il compito di garantire la correttezza nello sport viene riposizionato in un nuovo contesto (cfr. anche n. 3.3.2). La Confederazione deve disporre di possibilità e mezzi per svolgere compiti nel pubblico interesse, se necessario in modo rapido e flessibile, in particolare mediante il finanziamento di programmi e progetti.
Con il capoverso 1, la Confederazione assume una posizione chiara nei confronti degli effetti indesiderati e degli eccessi nello sport e si dichiara pronta a combattere gli abusi. Come mostra l’esempio della lotta alla violenza estremista nelle partite di calcio (adeguamento della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna [LMSI] nell’ambito della lotta alla violenza nelle manifestazioni sportive1), ciò non deve necessariamente avvenire nell’ambito dei suoi compiti di promozione dello sport.
Nel presente contesto della promozione dello sport, sono coinvolti anche federazioni sportive, Cantoni e Comuni. Non si deve delegare alla sola Confederazione l’impegno di lottare contro gli abusi nello sport. Per dare maggiore importanza alla correttezza nello sport, in futuro si farà dipendere il versamento di aiuti finanziari alle federazioni sportive dal loro impegno in questo ambito.
Nel capoverso 2 si indica a titolo esemplificativo in quali settori possono verificarsi comportamenti di abuso e contemporaneamente si attribuisce alla Confederazione il potere di sostenere misure contro tali comportamenti indesiderati. Dette prestazioni di sostegno possono assumere la forma di idee, risorse finanziarie o prestazioni in natura.
Con il capoverso 3 alla Confederazione è offerta la possibilità di realizzare autonomamente programmi e progetti nel campo della prevenzione, da affiancare al sostegno a misure in questo ambito. Finora la Confederazione ha sfruttato in singoli ambiti tale opportunità, in base a un’autorizzazione implicita dedotta dal diritto vigente. Ora tale autorizzazione viene esplicitata.
4.2.5.2 Sezione 2: Misure antidoping
Art. 19 Principio
Capoverso 1: le misure della Confederazione per la lotta contro il doping erano finora elencate in modo esaustivo. Ora l'elenco delle misure è puramente esemplificativo. La nozione di «prevenzione del doping» utilizzata finora a proposito delle misure è stata eliminata in quanto anche attività non preventive della lotta contro il doping possono essere degne di sostegno. L’attuale articolo 11e, che regola il finanziamento, i requisiti minimi e la sorveglianza in materia di controlli antidoping eseguiti dalla federazione olimpica svizzera (Swiss Olympic Association), può essere abrogato in virtù dell’avvenuta certificazione ISO degli
1 RS 120; messaggio in FF 2005 5009.