Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/132: Revisione parziale della legge sulla ricerca · 12 pagine
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Art. 16d Commissione della tecnologia e dell'innovazione CTI
Finora la CTI poteva soltanto formulare raccomandazioni destinate agli organi decisionali (Amministrazione federale, Consiglio federale); in futuro potrà invece statuire autonomamente su domande di contributi da lei esaminate. Nel quadro dei suoi obiettivi strategici, la CTI potrà anche realizzare programmi di promozione con un indirizzo tematico e, in questo modo, definire punti nodali tematici in determinati settori di ricerca. Ciò non significa una rinuncia al collaudato principio bottom up, su cui si fonda attualmente l'attività di promozione della CTI. La CTI non proporrà progetti concreti, nemmeno nei programmi di promozione con un indirizzo tematico, ma si limiterà a favorire l'intensificazione dell'attività di ricerca in settori particolarmente importanti per il nostro Paese.
Per poter statuire sulle domande di contributi, la CTI diventerà una commissione decisionale, composta da una commissione indipendente, nominata dal Consiglio federale, e da una segreteria che prepara i lavori ed esegue le decisioni della commissione.
Ai membri della CTI sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (Ordinanza sulle commissioni; RS 172.31). Le condizioni formali per l'eleggibilità dei membri della CTI sono stabilite nell'ordinanza sulle commissioni. Sotto il profilo materiale, ai membri della CTI è richiesto un elevato grado di competenza in campo scientifico e/o economico.
Per accelerare i tempi e aumentare l'efficienza delle procedure, la CTI può suddividersi in camere con proprie competenze decisionali. In molti casi si dovrebbe così riuscire ad evitare gravose sedute plenarie. La CTI emana un regolamento interno in cui disciplina i dettagli della sua organizzazione. Il regolamento sottostà all'approvazione del Consiglio federale.
Art. 16e Finanziamento
La promozione dell'innovazione della Confederazione è finanziata attraverso un credito d'impegno per un periodo pluriennale. Il credito d'impegno è richiesto, come finora, nel quadro del messaggio ERI.
Art. 16f Perseguimento penale
L'articolo 16f stabilisce che i reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge sui sussidi sono perseguiti dall'UFFT.
Art. 17 Coordinamento negli organi della ricerca
Il termine "ricerca" è stralciato per estendere il campo d'applicazione della disposizione anche alle attività di promozione dell'innovazione.
Art. 19 Principi
Anche in questo caso, con la modifica proposta si intende garantire il rispetto degli interessi della promozione dell'innovazione.
Art. 28 Pubblicazione, valorizzazione e sfruttamento dei risultati della ricerca
Nel capoverso 2 è aggiunto il termine "sfruttamento" per sottolineare che, oltre alla valorizzazione prettamente scientifica, occorre promuovere anche l'ulteriore sfruttamento – in particolare quello economico – dei risultati della ricerca.
Art. 28a Valorizzazione dei risultati della ricerca
Oltre ai risultati dell'attività di ricerca e sviluppo, per il successo dei progetti promossi è fondamentale che siano disciplinati i diritti di proprietà intellettuale e di godimento sui risultati del progetto. La Confederazione può pertanto vincolare lo stanziamento di aiuti finanziari federali