Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/132: Revisione parziale della legge sulla ricerca · 12 pagine
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Art. 5 Organi della ricerca
La CTI e l'Amministrazione federale figurano ora nella legge sulla ricerca quali organi della ricerca per i compiti di promozione dell'innovazione. Esse sono menzionate nella nuova lettera d dell'articolo 5 per ragioni materiali, poiché la promozione dell'innovazione è un compito speciale che non rientra nella lettera c. Questa disciplina soltanto l'attività di ricerca dell'Amministrazione federale, ma non la promozione dell'innovazione. Con la lettera d è pertanto creata la base legale necessaria per l'attività di promozione dell'innovazione dell'Amministrazione federale e della CTI.
Capitolo 2
Con l'aggiunta della promozione dell'innovazione, il titolo del capitolo è adeguato all'estensione del campo d'applicazione della legge.
Art. 6 Compiti della Confederazione
Nell'articolo sono menzionati i compiti di promozione dell'innovazione della Confederazione. La CTI continua a far parte dell'Amministrazione federale decentralizzata (v. il commento al capitolo 2 sezione 4 art. 16d). Sul piano del diritto finanziario, questo significa che la CTI – diversamente dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica – non riceve contributi della Confederazione (sussidi), ma finanzia le proprie attività con fondi stanziati per l'Amministrazione nel bilancio della Confederazione.
Capitolo 2 sezione 2
Le disposizioni della sezione 2 del capitolo 2 non sono applicabili alla CTI. La sezione 2 concerne esclusivamente le istituzioni di promovimento della ricerca esterne all'Amministrazione federale. Dato che la CTI fa parte dell'Amministrazione federale, non sono necessarie disposizioni analoghe a quelle previste per tali istituzioni. In materia di contributi, alla CTI sono applicabili le disposizioni della legge sulle finanze della Confederazione e della legge sui sussidi. Laddove le prescrizioni di queste due leggi non sono sufficienti, vale a dire nel caso dei contributi per compensare i costi indiretti di ricerca (overhead, art. 8 cpv. 5) e della "buona prassi scientifica" (art. 11a cpv. 1 e 2), le pertinenti disposizioni sono dichiarate applicabili anche alla CTI mediante un rimando in tal senso nella sezione 4 articolo 16b capoverso 3.
Art. 11a Buona prassi scientifica e sanzioni
Visto che, come detto, questa sezione non è applicabile alla promozione dell'innovazione, singole sue disposizioni vanno dichiarate applicabili, laddove necessario, nella sezione 4 (promozione dell'innovazione).
Capitolo 2 sezione 4
Questa sezione disciplina la promozione dell'innovazione da parte della Confederazione e della CTI in qualità di commissione decisionale. È così creata una base legale formale trasparente e aggiornata per le relative attività.
Art. 16a Compiti
Il capoverso 1 stabilisce i compiti di promozione dell'innovazione della Confederazione. Nell'elenco figurano tutte le prestazioni attualmente fornite dall'Amministrazione federale, che comprendono, oltre alla classica promozione di progetti di ricerca e sviluppo orientati all'applicazione (lett. a), provvedimenti per promuovere l'imprenditorialità (lett. b) e quelli in favore della costituzione e dello sviluppo di imprese basate sulla ricerca (lett. c). Anche in futuro, il campo di prestazione "Promozione dell'innovazione CTI" non svolgerà un'attività di promozione imprenditoriale su larga scala, ma si limiterà a provvedimenti per promuovere le impre-