Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/132: Revisione parziale della legge sulla ricerca · 12 pagine

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se basate sulla ricerca. Anche il trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie e l'economia (lett. d) e la partecipazione di imprese e scuole universitarie svizzere a programmi e progetti internazionali di ricerca e sviluppo orientati all'applicazione (lett. e) rientrano già oggi nell'attività di promozione della Confederazione.

Oltre l'80 per cento dei sussidi della Confederazione sono utilizzati per promuovere progetti: nel 2007, 87 dei 107 milioni di franchi disponibili complessivamente per la promozione dell'innovazione sono stati impiegati per sostenere progetti di ricerca e sviluppo orientati all'applicazione ai sensi della lettera a. Questo compito è pertanto disciplinato in modo più dettagliato rispetto alle altre attività di promozione dell'innovazione della Confederazione.

I provvedimenti del capoverso 2 intendono garantire un costante miglioramento dell'attività della Confederazione e il raggiungimento di risultati ottimali. I mezzi a disposizione sono, per esempio, il monitoraggio e la valutazione dell'efficienza del sistema innovativo svizzero e l'analisi degli effetti della relativa politica, la valutazione delle esperienze estere e l'elaborazione di nuove strategie.

Il capoverso 3 attribuisce al Consiglio federale la competenza di concludere, entro i limiti dei crediti stanziati, accordi di cooperazione internazionale nel campo dell'innovazione che includano eventuali misure collaterali. L'autorizzazione di carattere generale alla conclusione di accordi nel settore della ricerca, decretata dall'articolo 16 capoverso 3, si è finora rivelata insufficiente per le misure d'accompagnamento. Il capoverso 3 autorizza pertanto il Consiglio federale a stabilire anche le misure collaterali necessarie, che nel campo della ricerca e dell'innovazione riguardano spesso il controllo finanziario o la proprietà intellettuale.

Art. 16b Promozione della ricerca e dello sviluppo orientati all'applicazione

La CTI, nella sua nuova qualità di commissione decisionale, statuirà sulle domande di contributi (v. art. 16d) nel rispetto degli obiettivi strategici fissati dal Consiglio federale. Questi risultano, per esempio, dal programma di legislatura, dagli obiettivi annuali del Consiglio federale o dal messaggio ERI9.

Il capoverso 1 elenca i beneficiari dei contributi e le condizioni del diritto al sostegno. Nel dettaglio, i principi di promozione sono i seguenti: la CTI promuove l'attività di ricerca di scuole universitarie o di altri centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali (lett. a). Escludendo i centri di ricerca che perseguono in primo luogo scopi commerciali, si vuole evitare il più possibile una distorsione della concorrenza. I progetti sono sostenuti soltanto se è possibile attendersi un'attuazione efficace sul mercato dei risultati della ricerca sotto forma di prodotti, servizi e procedimenti (lett. b).

La concessione di un contributo della CTI è di norma soggetta alla condizione che il partner attuatore (di regola un'impresa privata) si assuma la metà del finanziamento del progetto (lett. d). Le deroghe a questa disposizione devono essere stabilite nel regolamento interno della CTI (v. art. 16d cpv. 6). Si pensa in particolare a progetti che presentano un rischio economico o di ricerca particolarmente alto, ma allo stesso tempo offrono prospettive di sfruttamento commerciale estremamente elevate. In questi casi il contributo della CTI può superare il 50 per cento. Viceversa, per progetti a basso rischio il contributo può essere anche inferiore al 50 per cento.

9 Un nuovo ampio disciplinamento della pianificazione e della gestione strategica della politica della ricerca e dell'innovazione della Confederazione è previsto nel quadro della revisione totale della legge sulla ricerca, che sarà coordinata nei tempi e nei contenuti con l’emanazione della nuova legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario (LA- SU).