Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/132: Revisione parziale della legge sulla ricerca · 12 pagine

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Titolo dell'atto normativo

L'estensione della promozione all'innovazione traspare anche dal nuovo titolo: "Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Legge sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, LPRI)". Questa modifica tiene conto delle nuove disposizioni costituzionali sulla formazione e, in particolare, dell'aggiunta della promozione dell'innovazione nell'articolo 64 capoverso 1.

Ingresso

La legge si fonda anche sull'articolo 100 Cost., che attribuisce alla Confederazione la competenza di prendere provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale. L'attività di promozione dell'innovazione si fondava già in precedenza su questa disposizione costituzionale.

Art. 1 Scopo

Allo scopo è aggiunto la promozione dell'innovazione. Questo compito comprende sia la promozione dell'innovazione, per quanto si basi sulla ricerca scientifica e sulla cooperazione tra scuole universitarie e partner attuatori, sia la promozione della costituzione di imprese basate sulla ricerca (promozione di start-up). L'articolo chiarisce in questo modo che la promozione dell'innovazione non include la costituzione di imprese non basate sulla ricerca.

Finora la legge sulla ricerca parlava soltanto di sostegno alla "valorizzazione" dei risultati della ricerca. Con questo termine si intende in primo luogo la loro utilizzazione a scopi scientifici. Un programma nazionale di ricerca, per esempio, è valorizzato di norma sulla base di un rapporto scientifico finale. La promozione dell'innovazione va oltre la semplice utilizzazione a scopi scientifici. Per questa ragione deve essere possibile promuovere anche l'ulteriore "sfruttamento" dei risultati della ricerca (p.es. attraverso lo sviluppo di nuovi apparecchi ausiliari ad uso medico). Integrando nel testo della legge sulla ricerca la promozione della ricerca e dello sviluppo orientati all'applicazione, che ha un forte indirizzo di politica economica, si vuol sottolineare la maggiore importanza attribuita alla concretizzazione dei risultati della ricerca sotto forma di prodotti per il mercato. L'inserimento dell'innovazione nella legge sulla ricerca significa che in futuro la ricerca e lo sviluppo saranno intesi e promossi in modo più ampio rispetto a oggi. Occorre precisare che la ricerca fondamentale e quella applicata non sono due poli contrapposti, ma devono integrarsi a vicenda ed essere promosse in ugual misura.

Art. 2 Principi

In futuro, i principi applicati dagli organi della ricerca per pianificare la propria attività e fissare i punti nodali terranno conto anche delle esigenze della promozione dell'innovazione. Oltre alla ricerca fondamentale l'articolo menziona anche quella orientata all'applicazione. Questa modifica mette in evidenza la finalità di politica economica della promozione della ricerca e dello sviluppo da parte della Confederazione. La ricerca orientata all'applicazione dovrà fornire un contributo alla competitività, alla creazione di valore aggiunto e all'occupazione in Svizzera (creazione di nuovi posti e mantenimento di posti con prospettive future).

Art. 4 Campo d'applicazione

La precisazione "per questa" è stralciata in modo da estendere il campo d'applicazione della legge anche alla promozione dell'innovazione. La CTI è considerata un organo della ricerca ai sensi della legge sulla ricerca (v. art. 5).