Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/132: Revisione parziale della legge sulla ricerca · 12 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
Conformemente al rapporto sul governo d'impresa del Consiglio federale, questi compiti devono essere svolti dall'Amministrazione centrale8.
1.4 Ripercussioni della revisione di legge
1.4.1 Per la Confederazione
a) Ripercussioni finanziarie
Sotto il profilo contabile, la CTI resta un'unità amministrativa del Dipartimento federale dell'economia. Quest'ultimo inserisce le spese della CTI per risorse umane, beni e servizi nel preventivo della Confederazione. La nuova forma organizzativa della CTI (commissione decisionale) non genera maggiori spese d'esercizio, ma non permette neppure di ridurle. Finora la CTI, in qualità di commissione amministrativa, esaminava le domande di contributi e ne proponeva o meno l'accoglimento all'Amministrazione federale, che quindi prendeva la decisione. Grazie alla nuova soluzione l'iter è più breve, poiché la CTI può decidere autonomamente. I crediti stanziati nel quadro del messaggio ERI 2008-2011 sono sufficienti per la CTI nella sua nuova forma organizzativa.
b) Ripercussioni a livello di risorse umane
Le modifiche proposte non comportano né un aumento né una riduzione degli effettivi. A seconda della struttura organizzativa della segreteria della CTI, è tuttavia possibile che cambi la subordinazione gerarchica e il campo di attività delle persone che attualmente partecipano all'esame delle domande di contributi in seno all'UFFT. La CTI emana un regolamento interno in cui disciplina i dettagli della sua organizzazione. Il regolamento sottostà all'approvazione del Consiglio federale. La revisione di legge non implica conseguenze a livello di risorse umane per gli altri compiti che continueranno a essere svolti dall'Amministrazione federale (v. art. 16c).
1.4.2 Programma di legislatura
Il progetto è stato preannunciato nel rapporto sul programma di legislatura 2003-2007 (FF 2004 969, v. pag. 1013).
1.5 Aspetti giuridici
1.5.1 Costituzionalità
La presente revisione si fonda sull'articolo 64 capoverso 1 Cost., che, nel suo nuovo testo, attribuisce alla Confederazione la competenza di promuovere l'innovazione. Si fonda inoltre, come finora, sull'articolo 100 Cost., che autorizza la Confederazione a prendere provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale. Dato che la promozione dell'innovazione della Confederazione e l'attività della CTI hanno sia una componente di politica della ricerca che di politica congiunturale, appare opportuno che le nuove disposizioni di legge si basino sia sull'articolo 64 capoverso 1 che sull'articolo 100 Cost.
1.5.2 Delega di competenze legislative
L'avamprogetto non prevede deleghe di competenze legislative particolari.
8 FF 2006 7545, v. pag. 7571 e seg.