Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/132: Revisione parziale della legge sulla ricerca · 12 pagine
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battere le crisi e a procurare lavoro si fondava sull'articolo congiunturale della Costituzione (art. 100). Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, è un altro aspetto della promozione ad aver assunto sempre maggiore importanza, ossia la promozione l'innovazione a medio termine e, in particolare, la promozione dell'innovazione attraverso la ricerca e lo sviluppo. Con la revisione del 21 maggio 2006 delle disposizioni costituzionali, la promozione dell'innovazione è stato esplicitamente aggiunto a quella della ricerca (art. 64 Cost.). Per i suoi compiti di promozione dell'innovazione, la Confederazione può oggi fondarsi dunque sia sull'articolo 100 capoverso 1 che sull'articolo 64 capoverso 1 Cost.
In virtù dell'articolo 4 della legge sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi, la Confederazione può sostenere la ricerca orientata all'applicazione mediante sussidi a "università, ad altre istituzioni scientifiche e ai servizi di ricerche di scuole specializzate, che non perseguono direttamente uno scopo lucrativo". Questa attività di promozione è disciplinata nell'ordinanza d'esecuzione del 12 marzo 1956 della legge federale sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro (RS 823.311). L'ordinanza del DFE del 17 dicembre 1982 concernente i sussidi per il promovimento della tecnologia e dell'innovazione contiene disposizioni sull'organizzazione e i compiti della Promozione dell'innovazione (RS 823.312).
La Costituzione federale garantisce una solida base legale alla promozione dell'innovazione. Meno buona è, invece, l'attuazione dei principi costituzionali a livello di legge. Per le attività congiunturali e di politica della ricerca della Confederazione nel campo della promozione dell'innovazione sono sì previste alcune disposizioni nella legge sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e in vari atti normativi sulla ricerca3; nella legislazione federale manca però un disciplinamento trasparente, completo e aggiornato della promozione dell'innovazione. C'è dunque da chiedersi se la normativa vigente risponda al principio di legalità sancito dall'articolo 164 Cost. Per fare un esempio: attualmente, le attività della Confederazione di promozione dell'imprenditorialità e delle start-up non si fondano su un'esplicita base legale. La legislazione va adeguata soprattutto per disciplinare a livello di legge questi compiti, che assumono un'importanza sempre maggiore.
b) Interventi parlamentari
Negli scorsi anni sono stati depositati diversi interventi parlamentari concernenti l'insufficienza delle disposizioni sulla promozione dell'innovazione e il ruolo dello Stato nel processo di innovazione.
Un primo ampio dibattito4 in merito si è svolto quando il Parlamento ha trattato il messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004-2007 (messaggio ERT 2004-2007). In quell'occasione il Consiglio federale aveva prospettato, al più tardi in vista del periodo di sussidio 2008-2011, una revisione delle basi legali o l'emanazione di una nuova legge federale sulla promozione dell'innovazione e il trasferimento tecnologico. Il Consiglio federale ha successivamente ribadito questa sua volontà, proponendo di accogliere il postulato "CTI: nuova base legale" (03.3186), depositato l'11 aprile 2003 dalla Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) e approvato dal Parlamento federale.
Nelle risposte a numerosi interventi parlamentari5, si è inoltre espresso sull'elaborazione di una nuova base legale per la CTI e sull'opportunità di accrescerne l'autonomia.
3 Per esempio nella legge del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (RS 420.1), nella legge dell'8 ottobre 1999 sull’aiuto alle università (RS 414.20) e nella legge del 7 dicembre 2004 sulle scuole universitarie professionali (RS 414.71). 4 Consiglio nazionale, sessione speciale del maggio 2003, prima seduta, 5 maggio 2003 (02.089). 5 Cfr. 03.3186, 03.3186, 04.3688, 05.3503, 05.3489, 06.408.