Rapporto sui principi finanziari
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto sui principi finanziari e sulle ripercussioni della nuova LASU
5.2 Scuole universitarie professionali
Situazione attuale
Finora i sussidi federali per le prestazioni fornite nell'insegnamento venivano versati sotto forma di importi forfetari annui per studente e, separatamente, sotto forma di sussidi per il finanziamento di base della ricerca. La nuova legge prevede il versamento di sussidi di base unici per le prestazioni fornite sia nell'insegnamento che nella ricerca. Inoltre il 5 per cento dei sussidi federali sarà ripartito tra le scuole universitarie professionali in funzione della rispettiva quota di studenti stranieri rispetto al totale di studenti stranieri nelle scuole universitarie svizzere.
Nelle tabelle seguenti sono riportate le cifre (assolute e percentuali) delle singole scuole universitarie professionali relative agli anni 2004 e 2005 per quanto concerne:
- le prestazioni in materia d'insegnamento (numero di studenti, numero di studenti stranieri);
- i mezzi acquisiti da terzi;
- il personale impiegato nell'insegnamento e nella ricerca.
Le cifre riportate qui di seguito permettono di esemplificare le ripercussioni dei modelli di ripartizione scelti.
Basi di calcolo (anno contabile 2004)
Totale studenti Mezzi di terzi Studenti stranieri Personale impiegato 26 nell'insegnamento/R+Sa
Numero Importo in migliaia di CHF Numero Numero
SUPSI 1 027 5 % 4 836 7 % 122 5 % 25 6 %
HES-SO 5 951 30 % 13 831 20 % 1 463 63 % 161 38 % BFH 2 367 12 % 10 173 15 % 125 5 % 37 9 % FHZ 1 697 8 % 5 467 8 % 53 2 % 16 4 % FHO 2 324 12 % 10 353 15 % 161 7 % 102 24 % FHNW 2 969 15 % 10 509 15 % 266 12 % 35 8 % ZFH 3 707 18 % 13 282 19 % 117 5 % 47 11 % Totale 20 042 100 % 68 451 100 % 2 307 100 % 422 100 % 26 È preso in considerazione il personale impiegato nell'insegnamento e nella ricerca con un tasso di occupazione minimo del 50 per cento, di cui almeno un 20 per cento dedicato all'insegnamento e almeno un 20 per cento alla ricerca.