Rapporto sui principi finanziari
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 35 pagine
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Rapporto sui principi finanziari e sulle ripercussioni della nuova LASU
Organo responsabile (Cantone, Cantoni concordatari): di norma il Cantone finanzia la scuola universitaria professionale sulla base di un contratto di prestazione. Il grado di autonomia nell'impiego dei mezzi varia da scuola universitaria professionale a scuola universitaria professionale.
Sussidi federali: la Confederazione sostiene un terzo dei costi d’investimento e d’esercizio delle scuole universitarie professionali. Quali costi computabili sono considerate le spese effettivamente necessarie delle scuole universitarie professionali (art. 19 cpv. 1 LSUP). In particolare sono versati sussidi per i costi d'esercizio legati all'insegnamento, alla ricerca applicata e allo sviluppo e per progetti (misure di qualificazione paragonabili ai sussidi subordinati a progetti).
Insegnamento: i sussidi all'insegnamento sono versati in base a un tasso standard dei costi. Il tasso si basa sulla media ponderata dei costi medi nazionali per settore secondo la contabilità analitica. Sono inoltre presi in considerazione:
• l'aumento dell'efficienza mediante la costituzione di poli di specializzazione, l'eliminazione di doppioni nell'offerta e il raggiungimento di grandezze critiche;
• evoluzione del numero di studenti in base ai programmi di sviluppo e di finanziamento delle scuole universitarie professionali;
• mezzi pubblici probabilmente a disposizione e il rincaro previsto.
I costi standard costituiscono la base per determinare i forfait per studente versati dalla Confederazione (sussidi forfetari UFFT). Nella tabella seguente sono riportati i forfait per studente versati nel 2006:
Sussidi forfetari UFFT5 Settore di specializzazione6 Formazione Formazione parallela a tempo pieno all'attività professionale
Economia 6 460 3 550 Settore alberghiero e facility management 9 920
Edilizia 11 340 6 560 Chimica / Agricoltura 14 620
Tecnica 13 110 6 380 Design 11 520
Ricerca applicata: il Dipartimento federale dell'economia (DFE) fissa ogni anno l'importo destinato alla ricerca applicata7. Questo importo è ripartito tra le scuole universitarie professionali in funzione dei mezzi acquisiti da terzi e dell'integrazione dei risultati della ricerca nell'insegnamento (attività di insegnanti e ricercatori ai sensi dell'art. 16b cpv. 2 OSUP).
Sussidi per gli investimenti: i sussidi per gli investimenti sono destinati all’acquisto, alla costruzione e alla trasformazione di edifici, comprese le loro prime attrezzature (almeno 300 000 franchi). Di norma sono calcolati in modo forfetario in base al programma dei locali approvato (forfait per unità di superficie).
Non sono accordati sussidi federali per la formazione continua e la fornitura di servizi.
La ricerca condotta nel quadro di progetti o programmi è finanziata su base competitiva (CTI, FNS, programmi di ricerca dell'UE, altri programmi di ricerca internazionali e mandati di ricerca della Confederazione).
5 Dal 5 ottobre 2005 la Confederazione detiene la competenza normativa anche per i settori di specializzazione sanità, socialità e arte che saranno però equiparate ai settori tecnica, economia e design per quanto concerne i sussidi soltanto nel 2008. Nel frattempo sono a disposizione annualmente 20 milioni di franchi ripartiti tra le SUP secondo il numero di studenti. 6 Una diversa strutturazione dei campi di specializzazione ha ripercussioni sulla ripartizione dei mezzi. 7 Gli importi fissati dal DFE per gli anni 2004–2007 sono: 2004: 9, 2005: 12, 2006: 15 e 2007: 18 milioni di franchi.