Rapporto sui principi finanziari
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 35 pagine
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Rapporto sui principi finanziari e sulle ripercussioni della nuova LASU
Sussidi federali: la Confederazione versa aiuti finanziari sotto forma di sussidi di base, sussidi agli investimenti e sussidi subordinati a progetti (art. 13 LAU). Il finanziamento di base è assicurato mediante un credito di pagamento annuale. L'importo è ripartito, dopo deduzione della parte destinata agli istituti universitari, in funzione delle prestazioni fornite nell'insegnamento (70 %) e nella ricerca (30 %): la quota destinata all'insegnamento è calcolata in base al numero di studenti (60 %) e al numero di studenti stranieri (10 %) tenendo conto della durata regolamentare degli studi e della ripartizione delle discipline in gruppi di facoltà; per la parte destinata alla ricerca sono presi in considerazione i mezzi acquisiti dal Fondo nazionale svizzero (FNS), dalla Commissione della tecnologia e dell'innovazione (CTI) e nel quadro dei programmi di ricerca dell'Unione europea e di altri mezzi di terzi. I criteri di ripartizione sono definiti nell'ordinanza del 13 marzo 2000 relativa alla legge sull’aiuto alle università (OAU; art. 6 a 12). Per i tre gruppi di facoltà è stato stabilito un coefficiente (1; 2,42; 4,84) che tiene conto dei costi diversi. I sussidi agli investimenti sono versati per l’acquisto, la costruzione o la trasformazione di edifici (costi pari ad almeno 3 milioni di franchi) e per l'acquisto di apparecchiature (costi pari ad almeno 300 000 franchi). I sussidi per progetti sono accordati nel quadro dei crediti approvati in base a un metodo di calcolo forfetario che si basa sulla superficie; se i mezzi a disposizione non sono sufficienti viene definito un ordine di priorità. Con la Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) il sussidio ammonterà per tutti i Cantoni al 30 per cento (attualmente varia a seconda della forza finanziaria del Cantone tra il 30 e il 55 per cento). I sussidi di base e i sussidi agli investimenti sono versati al Cantone. I sussidi subordinati a progetti sono di competenza della Conferenza universitaria svizzera (CUS) e sono versati direttamente alle università.
La ricerca condotta nel quadro di progetti o programmi è finanziata su base competitiva (FNS, CTI, programmi di ricerca dell'Unione europea e altri programmi di ricerca internazionali come pure mandati di ricerca della Confederazione).
Le università cantonali e i politecnici federali tengono una contabilità analitica che si basa sul modello sviluppato dalla Conferenza universitaria svizzera. Dato che è stata introdotta recentemente ci vuole ancora del tempo prima che i dati forniti possano essere comparati tra di loro.
Sussidi AIU: i sussidi AIU sono versati dai Cantoni di domicilio in funzione del numero di studenti. Gli importi vigenti per i singoli gruppi di facoltà ammontano a:
facoltà del gruppo I 10 090.- (scienze umane e sociali);
facoltà del gruppo II 24 430.- (scienze naturali e tecniche, farmaceutica e medicina preclinica);
facoltà del gruppo III 48 860.- (medicina umana clinica, dentaria e veterinaria).
Privati: in questa categoria rientrano principalmente le tasse d'iscrizione e i proventi conseguiti con corsi di perfezionamento, servizi e mandati di ricerca.
2.1.2 Scuole universitarie professionali
Anche il finanziamento delle scuole universitarie professionali è assicurato da quattro fonti principali:
• sussidio dell'organo responsabile (Cantone, concordato) incluso equivalente ASUP3;
• sussidi della Confederazione versati in base alla legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (LSUP), alla legge federale del 30 settembre 1954 sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro e alla legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (LR)4;
• sussidi versati in base all'Accordo intercantonale del 12 giugno 2003 sulle scuole universitarie professionali (ASUP);
• privati.
3 Sussidio ASUP «virtuale» per studenti del Cantone sede o del concordato. 4 Le SUP possono ottenere mezzi nel quadro di progetti di ricerca dell'UE a cui partecipa finanziariamente la Confederazione.