Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/30: Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) · 13 pagine

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Art. 9 Contenuto del SISVet

Nel catalogo dei dati sono riportati i dati in modo dettagliato (si veda l’allegato).

Sezione 4: Notifiche

Art. 10

Cpv. 1

Le notifiche di cui viene fatta menzione in questo articolo corrispondono, tra le altre cose, a quelle già riportate nell’articolo 65b OFE. Nella gestione ordinaria, tuttavia, tali risultati devono essere inseriti assolutamente nel sistema. Una notifica unitaria dei dati semplificherà il trattamento degli stessi. Il servizio specializzato provvederà a fornire ai Cantoni le direttive necessarie alla gestione delle notifiche con il SISVet.

Ovviamente gli altri obblighi di notifica, come ad es. la notifica telefonica all’UFV in caso di epizoozie altamente contagiose (art. 64 cpv. 2 OFE), rimangono comunque in essere.

Cpv. 3

Nel caso di un focolaio di epizoozia deve essere possibile disporre che nel SISVet vengano registrati dati e informazioni supplementari per consentire all’UFV di esercitare il proprio ruolo di coordinamento.

Sezione 5: Accesso al SISVet

Dall’art. 11 all’art. 15

Nel SISVet è possibile, da un punto di vista tecnico, limitare l’accesso a determinate categorie di dati a seconda dei compiti d’esecuzione e dell’appartenenza degli utenti a una determinata unità amministrativa. Nell’ambito di compiti o progetti d’esecuzione coordinati, alcune informazioni possono essere tuttavia trattate in maniera congiunta. Attualmente accedono al sistema solo gli uffici veterinari cantonali e l’UFV. A seconda delle esigenze, è possibile concedere diritti d’accesso e di trattamento ad altre autorità d’esecuzione attive nei settori delle epizoozie, della protezione degli animali e dell’igiene delle derrate alimentari, tutto ciò unito a un appropriato adeguamento della base legale, in particolare dell’allegato dell’ordinanza.

Sono considerati collaboratori degli uffici veterinari cantonali le persone menzionate nell’articolo 1 dell’ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico (RS 916.402), nonché altri collaboratori.

Sono considerati collaboratori dell’UFV anche quelli impiegati presso l’Istituto di virologia e di immunoprofilassi (IVI). I collaboratori dell’Unità federale per la filiera alimentare (UFAL) sottostanno all’UFV, all’UFSP e all’UFAG, e hanno quindi uno status speciale. Nell’ordinanza vengono pertanto menzionati separatamente.