Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/30: Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) · 13 pagine
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Sezione 2: Competenze
Art. 4 Responsabilità del sistema
In base all’articolo 54a LFE, l’UFV è tenuto a provvedere, avvalendosi di fornitori di prestazioni qualificati, a che la gestione del sistema informatico funzioni in modo soddisfacente e i requisiti stabiliti dalla Confederazione in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica vengano rispettati. I fornitori di prestazioni (esterni) si assumono la responsabilità dal punto di vista tecnico.
Dal momento che l’ulteriore sviluppo di un sistema rappresenta un processo permanente, strettamente correlato alla gestione da un punto di vista tecnico e specialistico, anche in tal senso l’UFV deve assumere un ruolo predominante e di coordinamento. L’Ufficio federale svolge anche una funzione di Controlling, oltre a redigere e amministrare i contratti con i fornitori di prestazioni esterni.
I Cantoni sono responsabili dell’accesso al SISVet a livello cantonale. Ricevono dal servizio specializzato le istruzioni relative all’installazione dei programmi necessari al funzionamento.
Art. 5 Servizio specializzato
L’UFV provvede, insieme al servizio specializzato, a che i Cantoni ricevano il supporto necessario all’utilizzo del sistema sotto forma di corsi di formazione, assistenza agli utenti e informazioni relative al sistema.
Art. 6 Comitato misto
La partecipazione dei Cantoni alla gestione e all’ulteriore sviluppo del SISVet si esprime attraverso prese di posizione all’interno del comitato misto, dove sono rappresentati da quattro membri su un totale di sette. I rappresentanti sono nominati dai Cantoni stessi. In particolare, il comitato misto ha un ruolo importante che consiste nel fornire input strategici per l’adeguamento e l’ulteriore sviluppo del sistema.
Sezione 3: Struttura e contenuto del SISVet
Art. 8 Fonte dei dati registrati
Una parte dei dati viene importata in lettura da altre banche dati. Altri dati (ad es. la registrazione di aziende non agricole, dati derivanti dall’esecuzione) vengono inseriti manualmente dagli uffici veterinari cantonali o dall’UFV. Una parte delle informazioni relative alle aziende alimentari (si veda l’art. 89 cpv. 4 dell’ordinanza concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari; RS 817.025.21) viene notificata all’UFV dai laboratori cantonali. Ulteriori dati verranno forniti da altri organi d’esecuzione cantonali (organizzazioni di controllo incaricate, ad es., del controllo di qualità del latte o veterinari ufficiali aventi il compito di effettuare i relativi controlli in aziende con allevamento di bestiame da reddito ecc.). La lista degli esempi non è esaustiva.