Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/30: Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) · 13 pagine
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I costi di gestione annui computabili vengono stimati all’incirca a 0,6 milioni di franchi (si veda il messaggio del Consiglio federale concernente l’articolo 54a LFE, FF 2006 6514). Tali costi coprono in particolare l’hosting, l’infrastruttura tecnica e le spese per l’ulteriore sviluppo e la manutenzione dei software nonché per l’integrazione del sistema.
In quanto organo responsabile della gestione del sistema informatico, l’UFV sostiene i costi legati al servizio specializzato, per un ammontare pari a circa 300 000 franchi. Tali costi non saranno messi in conto ai Cantoni.
Il contributo ai costi di gestione da parte dei Cantoni (2/3 dei costi; attualmente circa 400 000 franchi all’anno) dovrebbe esprimersi attraverso il pagamento dei diritti di licenza. Attualmente ammontano a 10 000 franchi per Cantone, che equivalgono a due postazioni d’accesso (postazioni base). L’acquisto di licenze supplementari dovrebbe coprire la parte restante dei costi di gestione. Nel 2006 e nel 2007 i costi relativi a una licenza supplementare sono stati pari a 3500 franchi. Il prezzo della licenza è in stretta correlazione con il numero delle licenze ordinate dai Cantoni. Con questo modello di prezzi l’UFV ipotizza che i Cantoni gestiranno entro il 2008 almeno 170 tra postazioni di base (48) e postazioni supplementari (122). Qualora non si raggiunga il numero stabilito di licenze supplementari, occorre preventivare un aumento dell’importo per le due postazioni d’accesso iniziali o un incremento dei diritti per le postazioni supplementari.
3. Commento ai singoli articoli
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 3 Definizioni
Lett. a terzi incaricati:
I terzi incaricati menzionati nell’ordinanza corrispondono a persone o organizzazioni che vengono incaricate dagli organi d’esecuzione operanti nei settori delle epizoozie, della protezione degli animali e dell’igiene delle derrate alimentari di eseguire determinati compiti di controllo di diritto pubblico. Nel settore veterinario, ci si riferisce ai compiti rientranti nella sfera di competenza dei veterinari cantonali o della Confederazione. A titolo esemplificativo si potrebbero citare, tra gli altri, i controlli nel settore dei medicamenti per uso veterinario (art. 30 dell’ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario; OMVet, RS 812.212.27) o quelli disciplinati dall’articolo 38 della nuova legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (FF 2006 327) oppure la possibilità di affidare compiti a veterinari non ufficiali (art. 5 dell’ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico; RS 916.402).