Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/30: Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) · 13 pagine
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Art. 16 Concessione dell’accesso mediante procedura di richiamo a terzi incaricati
Per motivi di protezione dei dati, l’accesso mediante procedura di richiamo (accesso in linea) a dati degni di particolare protezione e a informazioni che consentono di identificare profili della personalità (si veda in proposito l’art. 3 lett. c e d della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati; LPD, RS 235.1) va gestito in maniera restrittiva. Infatti, secondo quanto prescritto dall’articolo 54a LFE, questo tipo di accesso è consentito unicamente alle autorità d’esecuzione.
Conformemente all’articolo 3 LFE e all’articolo 6 lettera k OFE, possono far parte degli organi della polizia epizootica (vale a dire autorità d’esecuzione) anche terzi incaricati che provvedono all’applicazione di provvedimenti di polizia delle epizoozie. In tal senso, sono autorizzati a trattare in modalità on-line i dati non degni di particolare protezione e le informazioni che consentono di identificare profili di aziende ma non profili della personalità.
Sezione 6: Comunicazione di dati
Artt. 17 e 18
Queste disposizioni derivano dai requisiti contenuti nella LPD e nella legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (RS 431.01).
Lo scambio di dati descritto nell’articolo 17 è necessario, ad es., nell’ambito della lotta contro le epizoozie o delle notifiche di cui all’articolo 33 cpv. 3 OMVet.
Tra i rapporti menzionati all’articolo 18, che l’UFV è tenuto a redigere ai sensi del diritto svizzero o internazionale, rientrano ad esempio il rapporto sulle zoonosi all’attenzione della Commissione UE oppure le notifiche di epizoozia per l’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).
Art. 19 Comunicazione di dati a privati
Il termine “privati” comprende non solo gli individui privati ma anche le organizzazioni di controllo o i proprietari di marchi di carattere privato attivi nel settore dell’agricoltura. La comunicazione dei dati va gestita conformemente all’art. 19 LPD.
Sezione 7: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione
Art. 23 Archiviazione e cancellazione dei dati
Per garantire la congruenza della banca dati è importante che i contenuti da cancellare, le competenze e lo svolgimento del processo di cancellazione siano definiti in modo chiaro. Inoltre, determinati dati devono essere presenti sufficientemente a lungo per il coordinamento dei controlli in agricoltura, la creazione di un piano di controllo nazionale e per i casi giuridici che talvolta si protraggono per più anni. Conformemente alla legge federale sull’archiviazione è l’Archivio federale a decidere se determinati dati sono degni di essere archiviati. Occorre consultare l’Archivio federale prima di cancellare dal sistema dati relativi a persone o aziende.