Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 50 pagine

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che venga presa la decisione concernente il servizio attivo. Secondo il disegno, quindi, non è necessaria una guerra.

Il capoverso 3 fa salve le disposizioni concernenti la facoltà del generale di disporre giusta l’articolo 91 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM; RS 510.10).

7.1.2.2 Requisiti del servizio universale

La seconda sezione della legge, concernente i requisiti del servizio universale (art. 15 segg.) entrerà in vigore sin dal principio. La terza sezione (art. 18 segg.) vale per un periodo limitato che scadrà il 1° aprile 2012 e contiene le disposizioni necessarie a garantire e finanziare il servizio universale durante il periodo del monopolio fino a 50g. Il 1° aprile 2012 queste disposizioni verranno sostituite da quelle della sezione 4 (art. 21 segg.), le quali contengono le basi legali necessarie a garantire e finanziare il servizio universale al momento della completa liberalizzazione del mercato

Art. 15 Portata

L’articolo 15 definisce la portata del servizio universale, sia quello fornito dal concessionario (cfr. art. 21 segg.) sia quello fornito sotto monopolio dalla Posta Svizzera (cfr. art. 18 segg.).

Nel capoverso 1 è circoscritto l’obbligo di trasporto cui sottostanno i fornitori del servizio universale. Le prestazioni di servizi postali del servizio universale comprendono da un lato il trasporto di invii singoli (lett. a), ossia di invii di corrispondenza nel territorio nazionale e nel traffico postale transfrontaliero (n. 1 e 2) e di pacchi postali nel territorio nazionale e nel traffico postale transfrontaliero (n. 3 e 4). Anche le altre prescrizioni, come quelle relative a qualità e prezzi, si riferiscono di volta in volta al singolo invio di corrispondenza o al singolo pacco postale. Tuttavia, in tal modo il numero di invii che il fornitore del servizio universale deve accettare di trasportare non viene limitato; ciò che conta è soltanto che il trasporto avvenga alle condizioni definite dalla legge per gli invii singoli. Inoltre, fa parte del servizio universale anche il trasporto di giornali e periodici (lett. b).

Fondandosi sul capoverso 5 e stabilendo altri particolari quali il formato e la velocità (ad es. E+1 o E+2, E essendo il giorno della consegna della lettera o del pacco), il Consiglio federale definirà nell’ordinanza i cosiddetti prodotti standard che il fornitore del servizio universale è tenuto a offrire. A tal fine terrà conto anche degli obblighi internazionali assunti nell’ambito della Convenzione postale universale per quanto riguarda il traffico postale transfrontaliero; in particolare dalla Convenzione postale universale risulta la portata del servizio universale per gli invii provenienti dall’estero. Accanto a questi prodotti standard, il Consiglio federale definisce anche le prestazioni complementari come ad esempio gli invii iscritti e gli invii con valore dichiarato, gli atti giudiziali ed esecutivi, gli ordini di deviazione, rispedizione o rinvio al mittente. Per tutti questi prodotti singoli, esiste un obbligo di trasporto a carico del fornitore del servizio universale; ciò significa che il fornitore del servizio universale è tenuto ad accettarli e a recapitarli alle condizioni previste dalla legge.

Secondo il capoverso 2, gli invii postali vengono distribuiti al minimo cinque giorni alla settimana al domicilio o alla sede indicati nell’indirizzo. I giornali quotidiani