Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 50 pagine
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7.1.2.3 Mandato del servizio universale prima della completa liberalizzazione del mercato
Art. 18 Mandato del servizio universale
All’entrata in vigore della legge, la Posta Svizzera continuerà a essere incaricata di garantire il servizio universale in base agli articoli 15 e seguenti. Le disposizioni relative alla concessione per il servizio universale ai sensi degli articoli 21 segg. si applicano per analogia, ossia la Posta si assume tutti gli obblighi e i diritti del futuro concessionario del servizio universale. La PostCom sorveglia l’adempimento del mandato legale con i medesimi strumenti che utilizzerà per la futura concessione (cfr. elenco dei compiti della PostCom all’art. 27 cpv. 2 lett. c). La Posta può far capo anche a terzi per l’assunzione dei propri compiti, rispettivamente delegare loro i propri compiti, rimanendo tuttavia responsabile del loro adempimento e garantendo che i terzi incaricati rispettino le esigenze legali. Detta base legale, che consente la delega di compiti a terzi, serve in particolare anche a consentire la delega di compiti a filiali della Posta Svizzera.
Art. 19 Servizio riservato
Per l’adempimento del proprio mandato, la Posta Svizzera dispone ancora, in virtù del capoverso 1, di un monopolio sul trasporto di invii di corrispondenza fino a 50 g. Gli introiti risultanti da questo monopolio devono finanziare i costi legati all’obbligo del servizio universale (cfr. art. 20). Oltre agli invii singoli del servizio universale fino a 50g, il monopolio comprende anche tutti gli invii di corrispondenza di massa di peso inferiore ai 50g. Gli invii di massa rappresentano oggi una parte importante degli ordini di spedizione. Escluderli dal monopolio equivarrebbe in pratica a una liberalizzazione occulta del mercato.
Come sinora, la posta rapida (espressi) e i servizi di corriere saranno esclusi anche in futuro dal monopolio in virtù del capoverso 2. Il Consiglio federale stabilirà nell’ordinanza le prestazioni che fanno parte della posta rapida e dei servizi di corriere.
Poiché nel settore sottoposto al regime di monopolio non esiste concorrenza che possa garantire prezzi ottimali per l’economia nazionale, il Consiglio federale , fondandosi sul capoverso 3, stabilirà i limiti massimi di prezzo per gli invii singoli dei piccoli clienti nel settore del servizio riservato facendo riferimento ai criteri di adeguatezza (“a prezzo ragionevole”) e del calcolo secondo principi unitari, prescritti dalla Costituzione. Oltre a questo, i prezzi devono essere indipendenti dalla distanza e coprire i costi. Il primo principio corrisponde a un’esigenza riconosciuta della politica di servizio universale, mentre il secondo stabilisce il limite inferiore di prezzo ma non vieta di conseguire un utile adeguato. Come sinora, la Posta deve avere la possibilità di fissare i prezzi sulla base del dispendio nel singolo caso per i clienti commerciali che hanno esigenze postali diverse, e di offrire loro soluzioni corrispondenti. Per clienti commerciali si intendono i clienti che impostano regolarmente invii in grandi quantità, a prescindere dal fatto che si tratti di invii di massa di contenuto identico o di grandi quantità di invii di natura disparata. La Posta deve vegliare affinché per prestazioni simili si applichino i medesimi principi di calcolo e che giuridicamente ai clienti vengano offerte pari condizioni. In particolare deve