Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 50 pagine

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vacanze; inoltre, si potrà tener conto ai fini della valutazione anche delle garanzie sociali, delle misure previste in caso di tagli al personale e delle possibilità di partecipazione. In tale contesto ci si baserà sulle medie piuttosto che sui valori minimi. La verifica del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore si effettuerà a cadenza annuale nel quadro degli obblighi d’informazione previsti all’articolo 12, ma in caso di sospetto può anche essere avviata nel singolo caso. In caso di mancato rispetto delle condizioni di lavoro abituali, la PostCom può adottare opportuni provvedimenti fondandosi sull’articolo 28. Questo significa che l’attuale sistema di verifica del rispetto delle condizioni di lavoro verrà mantenuto. Si tratta di procedure ormai generalmente consacrate, che in avvenire si applicheranno ancora a una grossa fetta del settore.

Art. 7 Accesso agli impianti di caselle postali

Il disciplinamento dell’accesso agli impianti di caselle postali e alle banche dati di indirizzi (cfr. più avanti ad art. 8) rappresenta una cosiddetta regolamentazione tecnica dell’accesso, e in questo senso non tocca l’accesso alla rete infrastrutturale di un operatore (cfr. in proposito le considerazioni di cui nel cap. 6.4). Le regolamentazioni tecniche sono necessarie per garantire l’interoperabilità, vale a dire l’interazione dei processi dei vari operatori in un determinato mercato, e servono a impedire che in seguito all’apertura del mercato insorgano per i clienti svantaggi e ostacoli.

Le regolamentazioni tecniche dell’accesso possono essere previste in anticipo già dal legislatore (regolamentazione ex ante) oppure essere delegate primariamente agli operatori, chiamandoli a trovare una soluzione negoziata e prevedendo un intervento soltanto in caso di mancata intesa tra gli interessati (regolamentazione ex post).

L’accesso all’infrastruttura deve essere regolamentato perché tecnicamente, dal punto di vista del recapito, sostituisce le buche delle lettere private o rappresenta una seconda buca delle lettere privata. A queste bucalettere private deve poter accedere ogni fornitore di servizi postali, altrimenti sarebbe impossibile garantire ai clienti il recapito di invii che non vengono trasportati dall’operatore proprietario della sua bucalettere e così il cliente subirebbe uno svantaggio o dovrebbe noleggiare una bucalettere per ogni singolo fornitore.

Il capoverso 1 dispone che ciascun operatore deve consentire agli altri, e viceversa, l’accesso ai propri impianti di caselle postali, offrendo un servizio di recapito alle proprie caselle o consentendone l’uso in altro modo. L’accesso deve essere offerto in tutti i casi a condizioni trasparenti e non discriminatorie. Il Consiglio federale concretizza per via di ordinanza i principi di cooperazione tra operatori, e in particolare per quanto riguarda la struttura dei prezzi, come previsto anche dall’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1). Inoltre, può delegare altre competenze normative alla PostCom, in particolare per questioni tecniche.

Se si intendono sulle condizioni di accesso, le parti interessate presentano, in base al capoverso 2, copia del loro accordo alla PostCom, la quale potrà così garantire la parità di trattamento a tutti gli operatori in caso di decisioni su eventuali condizioni contestate. Se non si giunge a un’intesa, la PostCom decreta la conclusione del contratto sui punti litigiosi (cpv. 3). Nel definire le condizioni di accesso si preoccuperà non solo di garantire un funzionamento per quanto possibile senza intoppi del