Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 50 pagine

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vengono recapitati tutti i giorni feriali. Il Consiglio federale disciplina nei particolari le eccezioni relative alla distribuzione e definisce anche le condizioni applicabili alle cassette delle lettere e alle infrastrutture di distribuzione al domicilio del destinatario.

Il capoverso 3 concretizza l’obbligo di gestire una rete di punti di In virtù di questo capoverso il fornitore del servizio universale è tenuto a gestire una rete di punti di accesso in tutto il Paese. La rete consiste di punti di accesso presidiati (lett. a) e di buche delle lettere pubbliche (lett. b). Riguardo alla densità della rete di punti di accesso presidiati, la legge stabilisce quanto segue: è garantito un approvvigionamento sufficiente quando le prestazioni del servizio universale sono disponibili per tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del paese a una distanza ragionevole. Fondandosi sul capoverso 5 il Consiglio federale preciserà nelle disposizioni di esecuzione le prescrizioni applicabili alla rete di punti di accesso

− tenendo conto degli attuali principi in virtù dei quali una rete che consente al 90% della popolazione di raggiungere il prossimo punto di accesso in 20 minuti a piedi o con i mezzi pubblici è considerata sufficiente (cfr. commento alla revisione 2004 dell’ordinanza sulle poste, pag. 10).

A tal fine, il Consiglio federale può

− definire distanze minime o massime diverse per i punti di accesso negli agglomerati, nelle regioni rurali o in montagna;

− definire il numero di punti di accesso tenendo conto delle dimensioni del Comune.

Per punti d’accesso presidiati s’intendono sia le installazioni gestite dal fornitore del servizio universale sia quelle gestite in collaborazione con terzi. Il fornitore del servizio universale è dunque libero di scegliere in che modo adempiere questa prescrizione: a tal fine può gestire installazioni proprie o appunto insieme a terzi (gestori d’agenzia). In base al secondo emistichio della lettera a un punto d’accesso deve offrire perlomeno le prestazioni del servizio universale. Il fornitore del servizio universale può limitare l’offerta di servizi per determinati punti d’accesso se dimostra che la restrizione è giustificata (ad es. il rifiuto di accettare atti giudiziali in un Comune senza autorità giudiziarie). Oggi in caso di chiusura o trasferimento di un punto d’accesso presidiato i Comuni interessati possono già intentare la procedura prevista all’articolo 27 lettera d.

La legge del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis; RS 151.3) impone di impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili a livello di accesso ai servizi offerti al pubblico. Rientrano in particolare nel campo d’applicazione della LDis i servizi aperti a tutti delle FFS e di altre imprese concessionarie, e quindi anche le prestazioni del servizio universale nel settore postale. Secondo il capoverso 4 lettera a, il fornitore del servizio universale non deve discriminare nessuno a causa di una disabilità. In particolare, è tenuto a strutturare architettonicamente i punti di accesso in modo da non svantaggiare le persone con disabilità sensoriali o motorie. A questo riguardo, i termini transitori previsti dalla LDis sono determinanti. In virtù della Convenzione postale universale la Svizzera è tenuta a trasportare gratuitamente i cosiddetti invii da e per persone ipovedenti. Questo compito è anch’esso delegato al fornitore del servizio universale sulla base della lettera b. Gli invii da e per persone ipovedenti comprendono tutti gli