Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 50 pagine

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mente al commercio di indirizzi, alla cessione per fini pubblicitari o all’allestimento di profili.

Nei capoversi 1 e 2 il principio previsto all’articolo 4 LPD viene pertanto applicato alle esigenze di protezione specifiche della clientela del mercato postale: i dati possono essere trattati se necessario per garantire una distribuzione regolare degli invii postali. Tali dati possono anche essere comunicati ad altri operatori per lo stesso fine. Il capoverso 1 specifica i principi applicabili al trattamento dei dati relativi agli indirizzi. Si pensa in particolare agli indirizzi che i fornitori del servizio universale ricevono in virtù del loro obbligo di rispedizione e deviazione. Il capoverso 2 disciplina l’utilizzo conforme allo scopo di tutti gli altri dati risultanti dai rapporti contrattuali tra fornitori e clienti. Si intendono in particolare i dati sulla consegna, la remunerazione e il traffico.

Il capoverso 3 dispone che per l’utilizzo di dati per altri scopi, in particolare la comunicazione di indirizzi a terzi, è ammesso soltanto con il consenso della persona interessata. Questa limitazione è volta a impedire che i fornitori di servizi postali rivendano indirizzi contro la volontà degli interessati e anche a consentire il controllo dell’utilizzo degli indirizzi per fini pubblicitari.

I capoversi 4 e 5 rimandano agli obblighi di informazione e alla procedura di conciliazione di cui all'articolo 29. I fornitori sono tenuti a informare adeguatamente i loro clienti riguardo all’impiego dei loro dati e al loro diritto di acconsentire o di opporsi a tale impiego. In caso di violazione delle disposizioni sulla protezione dei dati i clienti devono avere la possibilità di rivolgersi all’organo di conciliazione.

Art. 11 Obblighi di trasparenza

Un’informazione trasparente e accessibile sui servizi, le offerte e i prezzi costituisce una premessa essenziale per un comportamento sovrano dei consumatori. Il moltiplicarsi delle offerte e delle tariffe nel settore dei servizi postali complica la scelta sovrana del cliente e favorisce la commissione di abusi. Per questa ragione, i fornitori sono tenuti a garantire trasparenza alla propria clientela con mezzi adeguati e a informarla in modo sufficiente. In particolare, gli invii postali devono essere contrassegnati in modo tale da consentire alla clientela di riconoscere in qualsiasi momento l’impresa che ha recapitato un invio (cpv. 1 lett. b) e inoltre la clientela deve essere informata sui propri diritti e obblighi in materia di protezione dei dati e dei consumatori (lett. c).

Art. 12 Obblighi di informazione

In virtù del capoverso 1, le persone fisiche e giuridiche sottoposte alla presente legge sono assoggettate a un obbligo di informazione nei confronti dell’autorità competente. Esse devono fornire all’autorità competente tutte le informazioni di cui essa ha bisogno per adempiere i propri compiti.

Gli operatori soggetti all’obbligo di notifica sottostanno a un obbligo di informazione accresciuto. Nel quadro dei rendiconti annuali, devono presentare tutta la documentazione per verifica del rispetto dei requisiti ai sensi dell’articolo 6. La PostCom è tenuta a rispettare il segreto d’affari nel trattare i dati. Inoltre, i fornitori devono rilasciare le informazioni necessarie all’allestimento di una statistica sui servizi postali. L’allestimento di questa statistica fa parte dei compiti di osservazione del